Regolamento comunale di polizia mortuaria

Il Regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 25/09/2019, in osservanza delle disposizioni di legge, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali
Data:

25/09/2019

Data di protocollazione:

27/09/2019

Numero di protocollo:

ID 262934529

Argomenti

Tipologia di documento

  • Regolamento

Descrizione

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e finalità
1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla dispersione e affido delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Il presente Regolamento inoltre rende operative e specifica le normative per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) ricercare la semplificazione delle procedure burocratiche, dando in tale modo agli operatori uno strumento valido per svolgere al meglio le delicate funzioni legate al decesso ed ai familiari dei defunti un sostegno concreto, sollevandoli fin dove possibile dagli impegni materiali e burocratici connessi all’evento della morte;
b) permettere a chiunque di avere informazioni dettagliate in relazione a tutta la sfera funebre, consentendo quindi di aver più cognizioni di causa in momenti delicati;
c) nel rispetto delle tradizioni locali, della diversa appartenenza religiosa, delle sensibilità personali e della dignità della persona anche dopo la morte, organizzare l’intero servizio secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia per minimizzare i costi a carico della collettività per l’attività istituzionale e a carico del singolo per le prestazioni a domanda individuale;
d) determinare le tariffe di tutta la sfera funebre e cimiteriale in misura tale da assicurare il pareggio con le correlative spese.

Articolo 2 - Competenze, gestione dei servizi e responsabilità
1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale che le potrà esercitare tramite delega al dirigente del servizio specifico e/o al personale dell'Ufficio comunale competente.
2. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'art. 13 della Legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei Comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale ferme restando le attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
3. Il personale comunale del cantiere cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, facendo tempestiva segnalazione al Servizio Tecnico comunale. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo improprio. Chiunque causa danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal codice civile, salvo che l’illecito non rilevi penalmente.

Articolo 3 - Servizi istituzionali (gratuiti) ed a pagamento
1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
a) la visita necroscopica;
b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate nell'ambito del Comune, su ordine esplicito dell'autorità giudiziaria;
c) il servizio di osservazione dei cadaveri quando esso debba venir effettuato in strutture del Comune;
d) le esumazioni ordinarie in campo comune e la deposizione delle ossa in ossario comune;
e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
f) l’emissione dell’autorizzazione al seppellimento;
g) il servizio funebre, comprensivo della fornitura del cofano e delle minimali necessità allo svolgere del funerale, per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, Enti od Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto disposto al successivo articolo 4 e sempre che il defunto non disponga di beni su cui rivalersi;
h) trattamento delle salme non mineralizzate al termine della rotazione con avvio d'ufficio alla cremazione se vi è disinteresse o non opposizione da parte dei familiari.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune.

Articolo 4 - Servizi per i bisognosi e defunti senza familiari
1. Il Comune, a mezzo di ditta incaricata, provvede al trasporto funebre, alla fornitura del feretro ed ad un addobbo floreale per la bara per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, sarà recuperato ponendolo a carico dei familiari, se rintracciati, tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c. . In caso di mancato pagamento il Comune è tenuto ad avviare la procedura di recupero coattivo ai sensi delle vigenti leggi.
2. Ugualmente si procede ove il defunto residente nel Comune e tutti i suoi familiari abbiano i requisiti per fruire dell'assistenza economica di base e ne facciano richiesta. Tale situazione va dichiarata nella domanda e successivamente accertata mediante acquisizione dal competente Servizio sociale di apposita certificazione attestante che il nucleo familiare ha diritto all’assistenza economica minimo vitale. Ove l’accertamento sia negativo, si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore maggiorate del 10%.
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro.
4. In mancanza di familiari o altre persone interessate, è ricercato l'intervento di un ministro del culto di appartenenza del defunto, se conosciuto, per la celebrazione del rito funebre. Ove non fosse individuabile, neppure in via induttiva, il culto di appartenenza, è richiesta comunque la celebrazione di un rito funebre da parte di un sacerdote cattolico.

Articolo 5 - Lutto cittadino ed esequie pubbliche
1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell’esposizione delle bandiere a mezz’asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell’allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l’orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine, ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.
6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.

Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico
1. Presso gli uffici Comunali sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
a) copia del presente Regolamento;
b) l’elenco delle concessioni stipulate e di quelle in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
c) i registri di cui all’art. 52 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285 di tutti i cimiteri comunali;
d) il programma delle esumazioni ordinarie previste nel corso dell’anno nei cimiteri comunali;
e) ogni altro atto o documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

Articolo 7 - Servizi erogati
1. Colui che si presenta in Comune per richiedere uno dei servizi sottoesposti e per concordarne le modalità, si presume agisca per sé nonché in nome e per conto e quindi con il preventivo consenso di tutti i familiari interessati.
2. Qualora sorgano contrasti o dissidi fra familiari, l’ufficio segue le indicazioni del familiare più stretto secondo il seguente ordine:
a) coniuge;
b) figli;
c) genitori;
d) fratelli e sorelle;
e) nipoti.
3. I servizi prestati dagli uffici comunali sono:
a) accettazione della dichiarazione di morte unitamente ai documenti sanitari da parte di un familiare o da azienda funebre da esso delegata e sviluppo dei documenti autorizzatori al fine di permettere la sepoltura, il trasporto, la cremazione del defunto sia nel territorio comunale che fuori da esso;
b) gestione delle pratiche relative al funerale, compreso il servizio cimiteriale;
c) disbrigo delle pratiche in merito alla domiciliazione e dispersione della ceneri del de cuius;
d) qualsiasi altra informazione relativa alla sfera funebre e cimiteriale.

Articolo 8 - Imprese private operanti nel settore funerario
1. Le imprese private di pompe funebri operano nel territorio comunale se in possesso delle autorizzazioni e licenze di legge ed in particolare della licenza ex art. 115 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dell’autorizzazione commerciale, qualora svolgano attività di vendita di feretri e altri articoli funebri.
2. Tali imprese possono svolgere presso gli uffici comunali le incombenze burocratiche e organizzative spettanti ai familiari, su presentazione di atto scritto da cui risulti l’espresso mandato dei familiari stessi. In difetto, l'Ufficio Comunale rifiuta legittimamente di procedere. E' comunque esclusa l'intermediazione per le pratiche relative a concessioni cimiteriali. Le imprese private comunicheranno al Comune la necessità di una prestazione cimiteriale almeno 30 ore prima dell’inizio del funerale o della operazione richiesta.
3. La ditta appaltatrice il servizio cimiteriale, riceverà disposizioni ed indicazioni sulle prestazioni unicamente dall’ufficio Comunale.
4. Le auto funebri operanti sul territorio devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.
5. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo tale da non esporlo alla vista del pubblico.
6. Il Comune potrà far accertare periodicamente dall’Autorità Sanitaria la regolarità delle certificazioni delle auto funebri degli operatori privati e, se del caso, ne riferisce all’Autorità Sanitaria.

Articolo 9 - Depositi di osservazione, obitori, camere mortuarie
1. Il Comune provvede al deposito di osservazione, all’obitorio e all'eventuale camera ardente in locali idonei nell’ambito dei cimiteri comunali.
2. L’ammissione nel deposito di osservazione o nell’obitorio è autorizzata, a seconda dei casi, dal Comune, dalla pubblica autorità che ha richiesto il recupero ed il trasporto di salma di persona accidentata o direttamente dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Viene consentito l’accesso e la permanenza dei familiari e loro accompagnatori.
4. Qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, le salme di persone morte di malattie infettive - diffusive o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l’accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall’Autorità sanitaria.
6. La sorveglianza può essere esercitata con le apposite strumentazioni previste dall’art. 8 del D.P.R. n° 285/1990, mediante applicazione di elettrocardiografo, o con la presenza di personale con tale funzione.
7. Se richiesto dai familiari, la salma di persona deceduta in abitazione può rimanere nella stessa per tutte le 24 ore del periodo di osservazione ed anche oltre fino al momento più opportuno per il trasporto al cimitero o al luogo delle esequie. I familiari ne hanno la responsabilità e sono tenuti ad una costante sorveglianza. Per motivi igienico sanitari e per adempiere all’obbligo di sorveglianza previsto dal comma 6, la salma di persona deceduta in abitazione inadatta verrà trasportata nella camera mortuaria presso il cimitero dotato di locali idonei.
8. Non è permesso il trasporto di una salma da un’abitazione all’altra senza autorizzazione del Sindaco.

Articolo 10 - Deposizione della salma nel feretro
1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 12.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere richiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell’elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l’Autorità Sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 11 - Verifica e chiusura dei feretri
1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. L’osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, l’idoneità dello stesso ed il trasporto della salma sono certificate dall’incaricato al trasporto mediante apposita attestazione che sarà depositata agli atti del Comune. Copia di detta attestazione seguirà la salma per i trasporti fuori comune.

Articolo 12 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.
3. Se la salma proviene da altro comune deve essere accompagnata da un’apposita certificazione incluso il verbale o attestazione di chiusura, prodotto in alternativa o da chi ha effettuato il trasporto o dall’ufficio del comune di partenza. Se nel trasferimento è stato utilizzato il manufatto in materiale biodegradabile denominato “barriera” certificato dal Ministero della Sanità e la salma è destinata a sepoltura in terra, tale operazione può avvenire senza ulteriori aggravi, diversamente dovranno essere apportati idonei accorgimenti al fine di garantire la mineralizzazione della salma. Tale documentazione verrà custodita presso gli uffici comunali.
4. Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune, dovrà essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata.
5. Nella inumazione l’impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dalle normative vigenti.
6. Sia la cassa di legno, sia quella di metallo, debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l’indicazione della ditta costruttrice. È consentita l’applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

Articolo 13 - Piastrina di riconoscimento
1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO II – TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 14 - Definizione del trasporto funebre
1. I trasporti funebri si definiscono come segue:
a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione, dalle camere ardenti, o dall’obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
b) trasporti nell’ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli seguenti;
c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

Articolo 15 - Modalità dei trasporti
1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione, il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali, la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell’ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all’obitorio nonché per i trasporti ordinati dall’Autorità Giudiziaria, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Articolo 16 - Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività
1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse e nel caso di salme portatrici di radioattività, l’Autorità Sanitaria prescrive le norme relative all’esposizione nel deposito di osservazione e nelle camere mortuarie, al trasporto, l’eventuale divieto di corteo e i necessari provvedimenti per le disinfezioni, nonché le modalità di sepoltura.
2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell’Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
3. I familiari del defunto, il medico che ha constatato il decesso e le Direzioni Sanitarie Ospedaliere hanno l’obbligo di preavvertire il personale adibito alla vestizione, cura e trasporto della salma, della predetta causa di morte al fine di consentire allo stesso di adottare le precauzioni igieniche necessarie per la salvaguardia della propria salute e della salute pubblica.

Articolo 17 - Cerimonie funebri
1. I trasferimenti e le consegne per trasporti fuori Comune, richiesti da aziende private, si eseguono esclusivamente durante l’orario di servizio. I funerali nel Comune di prassi si eseguono nei giorni feriali compreso il sabato.
2. Per i decessi avvenuti nel Comune di Segonzano, su richiesta degli interessati, i funerali possono essere svolti anche nei giorni festivi previo accordo con i Responsabili degli Uffici preposti ed il Sindaco. Per i decessi avvenuti fuori Comune è sempre possibile lo svolgimento del funerale in giorni festivi qualora i familiari siano in possesso dell’autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Comune di decesso ed a condizione che il Comune venga avvisato circa l' orario della cerimonia con almeno 24 ore di anticipo, onde consentire l'organizzazione della sepoltura.
3. Nel cimitero è possibile svolgere il funerale con rito civile, cattolico o con rito previsto da altre confessioni religiose e comunque non in contrasto con l 'ordinamento giuridico italiano.
4. I sacerdoti della Chiesa Cattolica, i Ministri degli altri Culti di cui all’art. 8 della Costituzione e gli Officianti di riti civili, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
5. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità ed il decoro dei cimiteri.
6. I funerali si svolgono secondo le seguenti modalità:
a) se il decesso avviene nel comune: chiusura del feretro secondo l’orario stabilito con il comune e successivo trasporto, da parte del personale incaricato e su mezzo adibito al servizio , al luogo deputato per la cerimonia.
b) celebrazione della funzione religiosa o civile;
c) trasferimento del feretro dal luogo della cerimonia al luogo di sepoltura. Il trasferimento in corteo è ammesso ove consentito dalla situazione dei luoghi e del traffico. I cortei devono in ogni caso lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Articolo 18 - Trasporti extra comunali
1. Le partenze per i trasporti fuori Comune o all’estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale comunale preposto assiste alle operazioni di chiusura del feretro e alla saldatura della cassa di zinco, provvede alla consegna all’incaricato al trasporto dei documenti relativi ed al ritiro di una copia del documento di attestazione di cui all'art. 11 comma 2. Le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni sono fissate di volta in volta dal personale comunale preposto.
2. Gli arrivi di salme da fuori comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie. L'addetto al trasporto provvede alla consegna presso il Comune dei documenti accompagnatori.
3. Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal Comune; nell'autorizzazione sono specificate le eventuali soste per esequie e cerimonie. All’autorizzazione sono allegati:
a) il permesso di seppellimento;
b) l’attestazione da cui risulti l’identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l’eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato “barriera” autorizzato dal Ministero della Salute, l’eventuale esecuzione di pratiche conservative, l’eventuale causa di morte per malattia infettiva – diffusa e l’avvenuta consegna all’incaricato del trasporto.
4. In caso di trasporto per cremazione, l'autorizzazione al trasporto verso l'impianto di cremazione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla cremazione.
5. Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura dell’attestazione di cui sopra.
6. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

CAPO III – CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

Articolo 19 - Cimiteri comunali e vigilanza
1. Il Comune provvede al seppellimento dei defunti nei seguenti cimiteri:
 Stedro
 Sevignano
 Piazzo
 Gresta
 Valcava
2. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285.
3. L’ordine, la vigilanza, la custodia dei cimiteri e gli altri servizi cimiteriali spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, di traslazione di salme, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici sono riservate al personale comunale addetto al cimitero o azienda appaltatrice del servizio. Nessuno, sia soggetto individuale o azienda è autorizzato ad effettuare operazioni di qualsiasi natura senza preventivo accordo o autorizzazione del Comune. Chiunque operi all’interno dei cimiteri senza l’autorizzazione di cui sopra sarà diffidato a non accedere in futuro nei cimiteri comunali.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui all'art. 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 nr. 285.
6. L’Autorità Sanitaria controlla, dal punto di vista igienico-sanitario, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 20 - Ammissione nei cimiteri comunali o nel territorio
1. Nei cimiteri del Comune di Segonzano, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avessero nello stesso, al momento della morte, la propria residenza, nonché le persone iscritte nell' AIRE comunale.
2. Nel cimitero possono essere ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purché nati nel Comune o ivi residenti al momento della nascita.
3. Viene garantito il diritto di sepoltura a salme di ospiti e degenti presso case di Riposo o strutture equipollenti, emigrati dal Comune.
4. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le ceneri o i resti mortali delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di loculo. Sono parimenti accettati resti mortali o le ceneri del coniuge e dei parenti entro il primo grado del suddetto concessionario.
5. Possono inoltre essere ricevute e seppellite le salme di persone non residenti e decedute in altro Comune qualora il coniuge o i parenti o gli affini entro il I° grado risiedano nel comune di Segonzano e ne facciano domanda;
6. Indipendentemente dagli articoli di cui sopra possono venir disperse sul territorio le ceneri dei defunti che in vita abbiamo manifestato volontà in tal senso.
7. Il Sindaco può autorizzare, in via eccezionale ed a seguito di presentazione di istanza scritta, la sepoltura nei cimiteri comunali di salme, di ceneri e resti mortali di persone non residenti in vita nel Comune anche in casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, qualora ravvisi l’esistenza di particolari motivi di ordine umanitario o per motivazioni ritenute meritevoli di particolare considerazione.

Articolo 21 - Disposizioni generali
1. I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l’ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità alla normativa provinciale e nazionale vigente.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, familiari e collettive, ai sensi e nei limiti dell’art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990, n° 285.
4. Possono, inoltre, essere istituiti reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti di persone di culto diverso da quello cattolico o appartenenti a comunità straniere.
5. Le salme devono essere sepolte o cremate entro 10 giorni dal decesso. In caso di mancanza dei familiari o qualora i familiari o loro incaricati non diano indicazioni circa lo svolgimento delle esequie e della sepoltura, si procede alla inumazione trascorso inutilmente il decimo giorno da quello del decesso o del ritrovamento, salvo che l’Autorità Sanitaria non lo disponga prima o che l’Autorità Giudiziaria ritenga di dover tenere la salma a disposizione per indagini o eventuale riconoscimento. È ammesso il deposito provvisorio del feretro contenente il defunto ove questo sia disponibile.

Articolo 22 - Inumazione
1. Le sepolture per inumazione nei cimiteri del Comune sono effettuate in campi comuni a rotazione decennale ed avvengono in successione senza soluzione di continuità, secondo l'ordine dei funerali celebrati.
2. Tale servizio è assoggettato al pagamento della tariffa in vigore, salvo i casi di funerali a carico.

Articolo 23 - Cippo
1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo o da una croce, costituiti da materiali resistenti agli agenti atmosferici, con una targhetta di materiale inalterabile recante l’indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. A richiesta dei privati, decorso almeno un anno dalla sepoltura, può essere autorizzata dal Comune l' installazione, in sostituzione del cippo o altra opera, di un copritomba e/o di una lapide aventi caratteristiche e dimensioni definite nel presente regolamento.
3. L'onere e la cura di tali opere resta a carico dei privati.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285.

Articolo 24 - Tumulazione
1. Per tumulazione si intende la deposizione di cassettine ossario o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune, laddove vi sia l’intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione previste nel Comune si prescrive la chiusura del loculo mediante mattoni pieni o altro materiale che consenta una chiusura antiprofanazione. Si applicherà successivamente la lastra di marmo prescritta e concessa con il loculo.

Articolo 25 - Deposito provvisorio
1. Si dà atto che nei cimiteri del Comune non esiste un deposito salme provvisorio.

Articolo 26 - Esumazioni ordinarie
1. Il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie che vengono disposte dall’ufficio competente in base alla necessità di nuove inumazioni. Qualora non vi sia la necessità di nuove inumazioni, può venire prolungato il periodo di rotazione.
2. L’Ufficio comunale predispone annualmente l’elenco dei defunti da esumare in via ordinaria, suddiviso per cimitero, e tale elenco sarà depositato presso gli uffici a disposizione del pubblico.
3. L’Ufficio comunale avverte per iscritto con congruo anticipo, o in casi urgenti, anche in modo verbale, i familiari dei defunti, se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l’anagrafe comunale. L’avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l’onere di avvertire anche gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare i resti del proprio defunto per collocarli in sepoltura privata (loculo ossario/cinerario in concessione) deve richiederlo all’ufficio comunale entro il termine indicato nell’avviso.
4. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno.
5. Non è consentita l’esumazione del cadavere, deceduto per malattia infettiva, se non sono trascorsi almeno due anni dal decesso, e comunque dietro espresso parere dell’Autorità Sanitaria.
6. In via preferenziale il cimitero interessato alle operazioni potrà venir chiuso durante le operazioni.

7. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto e loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate dall’incaricato del Servizio.
8. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L’accertamento è compiuto dall’incaricato del servizio.
9. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in una sepoltura privata (loculo ossario/cinerario), vengono depositate nell’ossario comune in modo indistinto.
10. Se entro il termine assegnato nessun familiare della sepoltura avrà manifestato interesse, il manufatto lapideo verrà distrutto, i resti ritrovati verranno gestiti in relazione allo stato di decomposizione.
11. I manufatti lapidei, per i quali i familiari abbiano espresso il volere di conservazione, dovranno essere rimossi a proprie spese entro il termine fissato; i rimanenti manufatti verranno demoliti e trasportati in discarica autorizzata. Per nessuna ragione possono essere conservati nel cimitero.

Articolo 27 - Esumazione straordinaria
1. L’esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza. Salvo che per quelle disposte dall’Autorità Giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma in altro Comune o per la cremazione della stessa.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno. L’incaricato al servizio è responsabile delle operazioni in atto.
3. Il cimitero interessato alle operazioni verrà chiuso per tutto il tempo necessario, l’area oscurata mediante teli cechi.
4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall’autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell’elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Salute.
5. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l’esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l’Autorità Sanitaria competente dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
6. I feretri contenenti le salme possono essere impiegati per il trasferimento all’interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l’igiene pubblica.
7. Per i trasporti in altro cimitero o fuori Comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, e comunque su insindacabili disposizioni del Responsabile dell’ufficio competente, questo deve essere sostituito con altro idoneo.

Articolo 28 - Esumazioni gratuite e a pagamento
1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente, quando esse siano previste e regolamentate dall’ufficio competente.
2. Le esumazioni richieste espressamente dai familiari, non oggetto di pianificazione del Comune, sono affidate, a cura del Comune, alla ditta appaltatrice del servizio cimiteriale, con oneri interamente a carico degli interessati, secondo un tariffario prestabilito, aggiornato periodicamente
Articolo 29 - Ossario e cinerario comuni
1. In almeno un cimitero del comune deve essere presente un ossario e un cinerario comuni per la conservazione:
 di ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
 di ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili e ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o gli aventi diritto secondo la normativa non hanno provveduto ad un'altra destinazione.
2. L' ossario e il cinerario comuni sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri e le ossa, introdotte in maniera indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Per consentire un migliore e razionale utilizzo dell’ossario comune, le ossa contenute vengono periodicamente avviate alla calcinazione collettiva.
4. Per ogni defunto i cui resti o ceneri vengano deposti nell'ossario e/o nel cinerario comune, saranno indicati, a cura e spese dell'Amministrazione comunale, su apposita stele, ove esistente, nome, cognome, anno di nascita e di morte.

Articolo 30 - Trattamento dei resti mortali inconsunti, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
1. I resti mortali inconsunti derivanti da esumazione ordinaria, decorso il termine di rotazione previsto, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:
a) essere inumati nella stessa fossa o traslati in campo di mineralizzazione, se presente all'interno del cimitero, ove rimarranno per il tempo sufficiente al completamento del processo;
b) essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile.
Sull’esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto esumato.
2. Il trattamento prestabilito dei resti mortali inconsunti derivanti da esumazioni ordinarie per i quali sussiste il disinteresse o la non opposizione da parte dei familiari aventi titolo, viene ordinariamente individuato nella loro cremazione, con assunzione della spesa a carico del bilancio comunale. Le ceneri risultanti, non richieste dai familiari verranno disposte nel cinerario comune.
3. Informativa sul trattamento prestabilito viene data sia all’ingresso del cimitero, con apposito cartello collocato in modo ben visibile pubblico, sia mediante pubblicazione all'albo pretorio nei modi di legge.
4. Nei casi di ricorso ai campi di mineralizzazione, è consentito addizionare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e nell’immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze enzimatiche, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
5. Se richiesta, la rimozione e la successiva posa della lapide nel caso di inumazione per incompleta mineralizzazione, rimane a totale carico del familiare. Non è consentito il deposito, anche provvisoriamente, all’interno del cimitero.
6. Rimane a carico del familiare, l’onere finanziario della cassa e del successivo scavo in campo di mineralizzazione.
7. Il tempo di inumazione dei resti mortali, in campi di mineralizzazione, viene stabilito ordinariamente in:
a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze enzimatiche;
b) 2 anni nel caso si faccia ricorso all’impiego di dette sostanze enzimatiche.
8. Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali o al personale da lui delegato sovrintendere alle operazioni.

Articolo 31 - Oggetti da recuperare
1. Qualora nel corso di esumazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso agli addetti al momento della richiesta dell’operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l’altro conservato tra gli atti dell’ufficio competente.
3. Tutti gli oggetti preziosi ed i ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma. È fatto assoluto divieto al personale cimiteriale di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

Articolo 32 - Disponibilità dei materiali
1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni al momento delle esumazioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo entro 10 giorni antecedenti l’esumazione, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l’esumazione ordinaria dei campi comuni possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura debbono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico possono essere conservate dal Comune all’interno del cimitero o, all’esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO IV – CREMAZIONE

Articolo 33 - Crematorio
1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione dei resti mortali, si avvale di impianti disponibili al di fuori del territorio comunale.

Articolo 34 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione
1. L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficio competente del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato, oppure del nulla osta dell’autorità giudiziaria.
2. L’autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, secondo quanto previsto dalla normativa statale. Ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. b), n. 3), della legge n. 130 del 2001, in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficio competente del comune di decesso anche via fax o con l’utilizzo di strumenti telematici o informatici.
3. Il costo per la cremazione di cadavere è a carico dei richiedenti secondo quanto stabilito dalla Legge 02.02.2001, n° 26. Il Comune può determinare, in sede di approvazione delle tariffe, un importo di partecipazione alle spese per l’incentivazione di tale servizio. Il costo preso a base del calcolo dovrà essere quello riferito all’impianto che pratica gli importi più favorevoli. Tale agevolazione è prevista esclusivamente a favore dei residenti nel Comune di Segonzano per i quali è richiesta sepoltura nel territorio comunale e potrà essere concessa solo per le cremazioni richieste al momento del decesso.

Articolo 35 - Urne cinerarie
1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all’esterno l’indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

Articolo 36 - Destinazione delle ceneri
1. A richiesta degli interessati le ceneri derivanti da cremazione possono essere:
 disperse, secondo le modalità previste dal successivo articolo 37;
 conservate in un’urna sigillata, che è alternativamente:
 tumulata in cimitero in apposito loculo ossario/cinerario in concessione;
 interrata in cimitero;
 oggetto di affidamento, presso la residenza dell'avente titolo.
2. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono collocate nel cinerario comune.
3. Analogamente si procede per le ceneri derivanti da cremazioni di inconsunti disposte d'ufficio dal Comune, qualora non sia richiesta altra destinazione dagli aventi titolo.
4. Per quanto riguarda l’interramento delle urne in fossa all’interno del cimitero, è concesso alle seguenti condizioni:
 che la sepoltura ove avverrà l’inumazione delle ceneri non sia in un settore di prossima esumazione;
 che il richiedente del servizio si assuma la responsabilità dell’operazione nei confronti di altri familiari aventi titolo alla sepoltura in terra;
 che l’urna sia il processo finale di una cremazione appena avvenuta, o che provenga da altro Comune.

Articolo 37 - Dispersione delle ceneri
1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un’altra dichiarazione scritta. L’autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal Comune ove è prevista la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta del defunto o da persona da loro delegata. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse, nell’ordine:
 dal coniuge;
 da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
 dall’esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
3. La dispersione è consentita unicamente:
 in natura, all’interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati e ad una distanza di almeno duecento metri da nuclei abitativi; in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri o insediamenti abitativi; in aree eventualmente individuate dall’Amministrazione comunale, in assenza di specifica indicazione da parte del defunto;
 la dispersione nei laghi, nell’alveo di fiumi e torrenti, è sempre consentita, purché nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
 in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto, al di fuori dai centri abitati e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
 nel cinerario comune.
La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, c.1, n. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest’ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l’urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale.
5. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale che la dispersione è avvenuta nel luogo e all’ora autorizzata. Per la dispersione all’interno delle aree cimiteriale la verbalizzazione va redatta dall’incaricato del Servizio.
6. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura, può esser verificata dal Comune di Segonzano, anche tramite il gestore del servizio cimiteriale.
7. Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Articolo 38 - Affidamento familiare delle ceneri
1. Sulla base di manifestazione di volontà del defunto, o su richiesta dei familiari secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna contenete le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale.
2. L’urna sigillata è conservata in modo da consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto.
3. In caso di affidamento a un familiare o convivente la circostanza è annotata in un apposito registro, presso il Comune dove sono conservate le ceneri, che riporta le generalità del soggetto affidatario e quelle del defunto.
4. In qualsiasi momento l’affidatario, o i suoi eredi, possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al Comune per essere conservate nel cimitero in apposita sepoltura privata in concessione ovvero per la dispersione nel cinerario comune. Tale circostanza è annotata nel registro di cui al comma 3.
5. In caso di decesso dell’affidatario l’urna contenente le ceneri va consegnata a cura degli eredi all’ufficio comunale competente per la conservazione in un cimitero o per la dispersione nel cinerario comune o per un nuovo affidamento ad altro soggetto avente titolo.
6. Se le ceneri in affidamento sono conservate in un comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso, quest’ultimo comune autorizza il trasporto al comune di destinazione che formalizzerà l’affidamento a un familiare o convivente.

CAPO V – POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 39 - Orario
1. I cimiteri sono aperti al pubblico.
2. L'accesso al cimitero per l’esecuzione di lavori è consentito unicamente nei giorni feriali in orario concordato con l'Ufficio Tecnico comunale in sede di rilascio dell'autorizzazione prevista per i lavori stessi.
3. È vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all’interno dei cimiteri nelle giornate comprese fra il 28 ottobre e l'8 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi ed i luoghi interessati completamente riordinati prima del 28 ottobre di ogni anno.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all’interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
5. È ammessa l’entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all’interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d’uomo.

Articolo 40 - Disciplina di ingresso nei cimiteri
1. L’accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap.
2. È vietato l’ingresso:
a) a tutti coloro che sono accompagnati da animali ad eccezione dei cani guida;
b) alle persone in caso di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
c) a coloro che intendono svolgere all’interno del cimitero attività di questua;
d) ai fanciulli di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile dell’ufficio competente può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Articolo 41 - Divieti speciali
1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
a) fumare, tenere contegno chiassoso, urlare e parlare ad alta voce;
b) entrare con biciclette, motocicli o alti veicoli non autorizzati;
c) introdurre oggetti irriverenti;
d) asportare dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, non di proprietà;
g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l’offerta di servizi e di oggetti), distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
j) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o delle commemorazioni d’uso;
k) assistere da vicino alla esumazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell’ufficio competente;
l) svolgere qualsiasi attività commerciale;
m) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell’ufficio competente. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l’assenso dei familiari interessati.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell’interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all’autorità giudiziaria.

Articolo 42 - Riti funebri
1. Nell’interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di un significativo numero di persone deve essere dato preventivo avviso al comune.

Articolo 43 - Epigrafi, lapidi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni
1. Le lapidi da porre nei campi comuni devono rispettare le misure di ingombro come di seguito indicate: dimensioni massime ml 0,60 x 1,60 x 0,90 (h). La pietra tombale di ogni sepoltura effettuata nei cimiteri comunali dovrà avere una apertura diretta sul terreno di superficie non inferiore al 15%.
2. Il Comune può concedere deroghe a tali misure per problematiche legate alle diverse strutture cimiteriali.
3. Le lapidi dovranno essere costruite in pietra o in legno.
4. Le lapidi tombali possono essere collocate dopo che sia trascorso almeno un anno dalla inumazione.
5. I soggetti interessati, o l’impresa da loro incaricata, presentano all’ufficio competente la richiesta di autorizzazione di posa lapide secondo le prescrizioni regolamentari.
6. I lavori possono essere avviati al ricevimento dell’autorizzazione alla posa. Si rende comunque necessaria la comunicazione, anche telefonica, del giorno ed ora di esecuzione dei lavori.
7. Durante l’esecuzione, il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia dell’ autorizzazione emessa dall’ufficio competente.
8. Al termine dei lavori la ditta incaricata dovrà presentare la relativa dichiarazione di conformità di corretta esecuzione dell’opera ed informare il comune di eventuali danneggiamenti o problematiche.
9. Eventuali irregolarità riscontrate nel corso delle procedure burocratiche o nelle fasi lavorative, saranno contestate sia all’impresa che al richiedente la posa. Ulteriori e reiterate situazioni, daranno luogo ad una diffida all’impresa per la posa di manufatti in tutti i cimiteri del Comune.
10. Per la completezza dell’esame delle comunicazioni, relazioni e disegni pervenuti, l’ufficio può richiedere il parere dei competenti settori tecnici del Comune anche ai fini di accertare l’eventuale necessità della acquisizione, sulle opere progettate, di concessione o autorizzazione ai sensi delle vigenti normative urbanistiche ed edilizie.
11. La concessione o autorizzazione ai sensi degli articoli 100 e 105 della Legge urbanistica provinciale è comunque dovuta per la ristrutturazione di tombe di famiglia in muratura, cappelle funerarie e di monumenti funebri da collocare nei settori monumentali. Si da atto che fino a nuova disposizione non è prevista l’edificazione di tombe di famiglia e tombe monumentali.
12. Il Sindaco può concedere ad enti, associazioni o comitati che ne facciano richiesta di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.
13. Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all’ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.
14. La collocazione delle lapidi deve comunque rispettare l’allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti che possono imporre misure inferiori di cui ai commi precedenti.
15. Non è consentito il getto in calcestruzzo delle fondamenta, ma unicamente l’utilizzo di due traversine.
16. Le chiusure in marmo dei loculi sono fornite dal Comune e comprese nella concessione del loculo.
17. E' vietato apporre lapidi o targhe-ricordo sui muri perimetrali interni del cimitero a meno che non siano stati previamente individuati dall'Amministrazione degli appositi spazi su cui sarà possibile posizionare, con le modalità di cui all'articolo successivo, delle piccole targhe a ricordo di defunti la cui lapide venga rimossa d'ufficio, a seguito di lavori o altro, dal muro perimetrale del cimitero ove era stata collocata, secondo l'uso del luogo, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Di norma, per ogni lapide rimossa, può essere concessa una sola targa-ricordo.
Su richiesta del coniuge o degli altri soggetti aventi titolo in base alla normativa vigente, la targa-ricordo potrà essere concessa anche in caso di affidamento delle ceneri ad un familiare e/o convivente o in caso di dispersione delle stesse sul territorio, oppure, a discrezione dell'Amministrazione, per i defunti privi di altra ricordanza (loculo o lapide in terra) all'interno dello stesso cimitero.
Le targhe-ricordo, di dimensione e materiale prestabiliti, saranno fornite direttamente dal Comune. Il costo dell'iscrizioni rimane a carico del privato che dovrà provvedervi uniformandosi allo schema-tipo predisposto dal Comune.
18. È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo.

Articolo 44 - Targhe-ricordo
1. La concessione ai privati di collocare targhe- ricordo prevista dall'art. 43 comma 17, è disciplinata come segue:
a) hanno diritto di richiedere la concessione i parenti di defunti che non siano già rappresentati nel cimitero con un loculo ossario/cinerario o con una lapide. Non è ammessa la doppia ricordanza per lo stesso defunto;
b) la concessione ha la durata di anni 15 (quindici), di norma non rinnovabili, Tuttavia, qualora non vengano pregiudicati gli interessi generali connessi alla razionale gestione del cimitero, il Comune potrà rinnovare la concessione agli eredi per un eguale periodo previo pagamento del diritto di concessione in vigore all’epoca della scadenza. Il Comune darà avviso della scadenza agli interessati, nell’ultimo anno, sempre che sia a conoscenza del loro indirizzo, per l’eventuale rinnovo da richiedersi entro i termini di cui all'art. 54 del presente regolamento;
c) la concessione è subordinata al pagamento della tariffa indicata nella tabella allegata A) annessa al presente Regolamento, comprensiva dei costi sostenuti dal Comune per la fornitura della targa.
2. Alle domande di apposizione delle targhe-ricordo è data la seguente priorità:
 secondo l’ordine di presentazione della richiesta, a decorrere dall’entrata in vigore della presente norma regolamentare.

Articolo 45 - Fiori e piante ornamentali
1. È permessa la coltivazione di piante sulle sepolture in terra purché di altezza non superiore a 90 cm. dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno o ingombro al passaggio.
2. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l’impiego quali portafiori di barattoli di recupero.
3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale di custodia del cimitero li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Articolo 46 - Materiali ornamentali
1. Dai cimiteri saranno tolti d’ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, o altri addobbi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocati.
2. Il Responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all’estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d’ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all’ingresso del cimitero o all’albo comunale per 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPO VI – CONCESSIONI

Articolo 47 - Sepolture private
1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.
2. Nel Comune può essere dato in concessione solo l'uso di loculi ossario/cinerario ove tumulare cassettine ossario e/o urne cinerarie, sino a capienza, non essendo prevista la possibilità di realizzare tombe di famiglia o tombe monumentali.
3. Si applicano alle sepolture private le norme sulle operazioni cimiteriali contenute nel presente Regolamento.

Articolo 48 - Concessione cimiteriale
1. L’area cimiteriale è demanio comunale; l’assegnazione di sepolture private è effettuata mediante sottoscrizione di un atto di concessione secondo uno schema - tipo approvato dalla Giunta comunale.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario individuati secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento e dei defunti associati in vita agli enti concessionari.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa vigente al momento del rilascio della concessione.
5. Non sono accolte richieste di concessioni a favore di persone viventi. Le sepolture private disponibili (loculo ossari /cinerari) possono concedersi solo in presenza delle ossa o delle ceneri.

Articolo 49 - Individuazione della localizzazione delle concessioni
1. Ogni ossario/cinerario è contraddistinto da un numero progressivo. La numerazione è distinta per cimitero e risulta da registri tenuti dall'ufficio che riportano per ogni utilizzo:
a) le generalità del concessionario, di altri soggetti aventi titolo e dei defunti;
b) le operazioni cimiteriali eseguite con le relative date;
c) gli estremi dell'atto di concessione e la sua scadenza.

Articolo 50 - Procedimento della concessione
1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta, in carta resa legale, presso gli uffici comunali, precisando le generalità del richiedente ed il cimitero al quale si riferisce.
2. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni richiedenti risposte umanitarie e non formali.

Articolo 51 - Durata
1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo la seguente durata:
a) anni 25 per i loculi ossari/cinerari
b) anni 15 per targhe-ricordo
2. La durata decorre dalla data di sottoscrizione della concessione da parte del concessionario.
3. Resta salva la possibilità di rinnovo secondo quanto stabilito nel presente regolamento.

Articolo 52 - Procedure per la concessione
1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione , che ha provveduto al pagamento della tariffa e al cui nome è stato quindi rilasciato l’atto di concessione.
2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l’unico interlocutore nei confronti dell’ufficio e l’unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l’utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
3. In caso di decesso del concessionario, allo stesso subentra, su richiesta, uno dei successibili ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Il nome del concessionario subentrante dovrà essere comunicato all’ufficio competente entro un anno dal decesso del concessionario originario o in difetto entro 60 giorni dalla richiesta del comune.
4. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario subentrante sia, nell’ordine:
a) il coniuge;
b) il figlio più anziano;
c) il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
d) l’ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
e) il fratello o la sorella più anziano;
f) il parente più prossimo più anziano.

Articolo 53 - Manutenzione
1. La sepoltura privata deve essere costantemente tenuta in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il Comune ritenga di dover impartire.
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti sono eseguite a cura e spese del Comune, con esclusione delle parti decorative costruite o installate dai concessionari.

Articolo 54 - Rinnovo
1. Alla scadenza della concessione il concessionario ha facoltà di ottenerne, su domanda, il rinnovo. Ove il concessionario non provveda, la facoltà di ottenere il rinnovo può essere esercitata da uno degli aventi diritto ai sensi del presente regolamento.
2. La facoltà di rinnovo può essere esercitata unicamente nel trimestre precedente alla data di scadenza. Ove il termine di scadenza sia decorso senza che sia stata previamente presentata domanda di rinnovo, il concessionario scaduto e i suoi aventi causa non possono più avanzare alcun diritto sulla sepoltura ed i resti/ceneri verranno collocati a cura del Comune nell' ossario/cinerario comuni.
3. Il rinnovo è concesso subordinatamente al pagamento della tariffa vigente al momento del rilascio della concessione integrativa.
4. Il rinnovo è oggetto di atto concessorio integrativo che è rilasciato con le modalità di cui al presente regolamento, ed è concesso una volta sola. Eventuali altri rinnovi sono concessi dalla amministrazione secondo le disponibilità degli spazi.
5. L’avente titolo al rinnovo ai sensi del comma 1 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario come da presente regolamento.
6. Gli uffici comunali tengono uno scadenzario delle concessioni, che è tenuto a disposizione del pubblico . L’ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno tre mesi prima del termine.

Articolo 55 - Revoca
1. È facoltà dell’Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell’avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un’analoga sepoltura nell’ambito dello stesso cimitero. Le spese sono a carico del Comune.
3. Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all’albo comunale o all’albo del cimitero per la durata di 30 giorni.

Articolo 56 - Rinuncia
1. La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non più occupata in quanto i resti mortali o le ceneri ivi collocati siano stati trasferiti ad altra sepoltura fuori comune o deposti nel cinerario/ossario comune.
2. La rinuncia è proposta dal concessionario e viene accettata con provvedimento del Comune
3. Con l’accettazione della rinuncia non è dovuto al concessionario alcun rimborso.

CAPO VII – NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 57 - Norme transitorie
1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in particolare quelle relative al diritto di sepoltura si applicano a far data dalla sua entrata in vigore.
2. Si da atto che non esistono concessioni per sepolture private in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 58 - Abrogazione di norme precedenti
1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nei precedenti Regolamenti locali e negli atti emanati dalla Amministrazione comunale in contrasto con il presente testo.

Articolo 59 - Trasgressioni e sanzioni
1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazioni al Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265 od alla legislazione e normativa vigente, sono sanzionate in base a quanto disposto dalla Legge 24.11.1981, n° 689. Agli accertamenti provvede il personale del comune.

Unità organizzativa responsabile

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Ufficio demografico, anagrafe, elettorale, commercio ed esercizi pubblici e servizi cimiteriali

Gestisce le funzioni attribuiti dallo Stato in materia di Stato civile, anagrafe, elettorale, leva militare, giudici popolari  e statistica, le pratiche dello Sportello Unico Telematico delle attività produttive (SUAP), hobbisti e le altre attività di vendita su area pubblica, cura gli adempimenti relativi ai servizi cimiteriali compreso il rilascio di concessioni, supporto alla politica culturale del Comune e rapporti con le associazioni

Formati disponibili

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Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Date

Data di inizio validità/efficacia

25/09/2019

Data di inizio pubblicazione

25/09/2019

Ulteriori informazioni

Identificativo del documento

262934529/2019

Riferimenti normativi

D.P.R. 10.09.1990, n. 285, Legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7, Titolo VI del TULS (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265), Libro III, Titolo I, Capo II del Codice di procedura civile

Fa parte di un evento della vita

Morte ed eredità

Ultimo aggiornamento: 06/03/2024 16:44

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