Descrizione
ART. 1 - OGGETTO
Il presente regolamento disciplina le modalità d’uso e le procedure che devono essere osservate per fruire del Castello, nella considerazione che detto immobile è anche bene culturale e architettonico da conservare e preservare e pertanto gli usi in concessione dovranno rispettare norme e comportamenti idonei a tutelarne la struttura.
Il Comune gestisce la struttura immobiliare denominata Castello di Segonzano, che viene destinata a ospitare manifestazioni, conferenze, convegni, spettacoli, mostre, concerti, aventi carattere culturale, sociale, ricreativo, benefico, religioso, politico, sanitario, economico- turistico, anche se svolte a scopo di lucro.
Possono altresì essere organizzati matrimoni e ricevimenti in genere e su richiesta potranno essere autorizzati anche rinfreschi e buffet connessi alle manifestazioni.
Prioritariamente la fruizione sarà riservata all’Amministrazione comunale, ad associazioni o gruppi culturali, ricreativi e sociali; seguitamente viene messo a disposizione anche di persone giuridico pubbliche, private e persone fisiche.
Chiunque chieda di poter utilizzare l’immobile è tenuto al rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di ordine pubblico, igiene e sicurezza.
ART. 2 - MODALITA’ DI RICHIESTA
a richiesta di utilizzo, redatta su modulo da ritirare presso l’Ufficio attività economiche, sociali culturali e sportive o scaricabile dal sito internet del Comune, deve essere presentata al Protocollo municipale almeno 30 (trenta) giorni prima della data del previsto utilizzo della struttura o nel caso di comprovata urgenza fino a 15 (quindici) giorni prima.
La richiesta deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante delle Associazioni e/o dal Responsabile del soggetto richiedente e corredata da fotocopia di un documento valido di riconoscimento e dalle informazioni, dichiarazioni e documentazioni di seguito evidenziate:
a) denominazione, ragione sociale, sede, domicilio o recapito, del legale rappresentante ovvero del responsabile maggiorenne, del soggetto richiedente;
b) descrizione sommaria dell’attività che si intende svolgere e delle sue finalità;
c) l’indicazione del periodo, dei giorni, nonché l’orario in cui si prevede l’utilizzo della struttura con l’indicazione del numero previsto di partecipanti;
d) richiesta di autorizzazione all’eventuale utilizzo e allestimento di arredi e/o attrezzature per la manifestazione in programma specificando se la fornitura e posa in opera rimane a carico del richiedente o intende avvalersi di quelle di proprietà comunale ai sensi dell’art. 5 del presente regolamento e quindi assumersi le spese conseguenti;
e) dichiarazione con la quale il richiedente si assume ogni responsabilità penale, civile e patrimoniale per eventuali danni che possono derivare a persone o cose nell’uso della struttura, esonerando l’Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità;
f) nel caso il soggetto richiedente sia una Associazione dovrà inoltre essere allegata copia dello Statuto sociale e/o Atto costitutivo qualora non già depositato;
g) trattandosi di immobile non custodito, dichiarazione con la quale il richiedente si assume l’obbligo e l’impegno ad assumere le funzioni di custode con le relative responsabilità per la durata della manifestazione e fino al ripristino dello stato dell’immobile come disciplinato dall’art. 5 del presente regolamento;
h) dichiarazione di conoscenza ed accettazione incondizionata delle norme contenute nel Regolamento per l’uso del castello.
Il responsabile del Servizio affari generali, sentita la Giunta comunale, si riserva l’insindacabile diritto di concedere o meno la struttura; nell’ipotesi di pluralità di richieste per il medesimo giorno o periodo, che siano tutte meritevoli di accoglimento, verrà privilegiata la richiesta presentata per prima al protocollo municipale.
Il responsabile dell’Ufficio attività economiche, sociali, culturali e sportive potrà chiedere integrazioni della documentazione nell’ipotesi di domanda incompleta o ulteriori precisazioni in ordine allo scopo e allo svolgimento della manifestazione.
ART. 3 – MODALITA’ DI RILASCIO
La concessione in uso della struttura viene rilasciata dal responsabile del Servizio affari generali, sentita la Giunta comunale.
La concessione in uso è subordinata al pagamento del canone, del rimborso spese ed eventuale cauzione, da stabilirsi con apposito atto della Giunta comunale, periodicamente aggiornabile.
Il Responsabile del Servizio affari generali, sentita la Giunta comunale, ha la facoltà di concedere gratuitamente la suddetta struttura ad Enti pubblici ed Associazioni/Comitati del volontariato senza scopo di lucro, per iniziative di interesse culturale, sociale, religioso e/o manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune.
In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di chiedere un rimborso in via forfetaria, delle spese correnti (luce, acqua, pulizia, rifiuti, svuotamento servizi igienici, fornitura ed allestimento arredi e strutture di proprietà comunale, ecc.). Tutti i compensi (canone), rimborsi ed eventuale cauzione (garanzia) dovranno essere versati entro 5 (cinque) giorni dall’accettazione della domanda comunicata al richiedente, tramite versamento sul conto corrente intestato al Comune di Segonzano con la causale “proventi per uso Castello”.
In caso di disdetta di utilizzo della struttura non si darà luogo alla restituzione delle somme versate.
A giudizio del Responsabile del Servizio affari generali, sentita la Giunta comunale, può essere richiesto il versamento di una cauzione (garanzia) in numerario da svincolarsi entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione della manifestazione, previa verifica delle condizioni della struttura e delle attrezzature da parte del personale tecnico comunale.
La concessione della struttura non esime il titolare di acquisire eventuali licenze, autorizzazioni, concessioni, permessi, assicurazioni ecc. previste dalla normativa in relazione al tipo di manifestazione da realizzarsi.
ART. 4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
L’immobile e gli spazi sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano. I soggetti richiedenti sono tenuti a custodire e a conservare il bene concesso con diligenza e in conformità al presente regolamento. Alla scadenza della concessione l’immobile verrà restituito nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato.
Nel caso in cui si verifichino, in occasione delle manifestazioni, danni a terzi o alle persone, il concessionario si assume l’obbligo di tenere indenne l’Amministrazione da qualsiasi azione e molestia proveniente da chiunque, per qualsiasi motivo dipendente dalla concessione.
L’atto di concessione non può essere invocato per escludere o limitare la responsabilità del concessionario nei confronti dei terzi.
Il concessionario ha l’obbligo di segnalare tempestivamente all’Ufficio tecnico comunale tutti gli inconvenienti, danni, furti accaduti durante il periodo di concessione.
Qualora si verificassero danni in conseguenza delle manifestazioni o per colpa dei partecipanti, il titolare della concessione è responsabile. Il risarcimento avverrà sulla base di una constatazione in contraddittorio e di una perizia insindacabile dell’Ufficio tecnico comunale, fatta salva ogni azione penale.
Il richiedente si impegna ad inserire negli inviti che diramerà e comunque in tutto il materiale pubblicitario e di diffusione della notizia della manifestazione, esplicita comunicazione che la manifestazione viene tenuta nella struttura “Castello di Segonzano” messa a disposizione dell’Amministrazione comunale.
ART. 5 - RICHIESTE ED AUTORIZZAZIONI PER L’USO DI ATTREZZATURE
Può essere autorizzato, a insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio affari generali, sentita la Giunta comunale, l’utilizzo di arredi e attrezzature di proprietà comunale a destinazione collettiva, quali gruppi tavolo/panche, pannelli espositivi, impianto voci, luci ecc. La richiesta deve essere specificata nella domanda di concessione in uso della struttura.
La fornitura, il trasporto e il montaggio delle attrezzature/arredi viene effettuato dagli addetti del Comune previo pagamento dei relativi costi stabiliti dalla Giunta comunale.
Nell’ipotesi di danni, furti, ecc. alle attrezzature fornite dal Comune si applica quanto previsto dal precedente art. 4.
Può essere autorizzato, a insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio affari generali, sentita la Giunta comunale, che il richiedente la concessione della struttura proceda a proprie cure e spese direttamente alla fornitura e allestimento degli arredi e attrezzature con l’obbligo di ripristinare entro 24 (ventiquattro) ore dalla conclusione della manifestazione, lo stato dell’immobile usato.
L’Amministrazione non risponde di eventuali danni, furti, manomissioni ecc alle attrezzature e arredi o altro introdotte dai concessionari per l’allestimento e lo svolgimento di manifestazioni.
ART. 6 – REVOCA E DECADENZA CONCESSIONE
La concessione potrà essere sempre revocata dal Sindaco per motivi di ordine e sicurezza pubblica.
La facoltà di revoca può essere esercitata anche senza preavviso per motivata urgenza inerente a ragioni di pubblico interesse.
ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia di attività sportive, ricreative, culturali, dello spettacolo, commerciali ed al Codice civile.