Descrizione
Art. 1. ‐ Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione nel Comune di Segonzano della Tassa per la gestione dei rifiuti (TARI), in attuazione dell’art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm, dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158, dai criteri stabiliti dal Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Metodo Tariffario e dalle disposizioni adottate dall’Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (ARERA).
2. La tassa è destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e simili.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Art. 2. ‐ Presupposto
1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e simili. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Art. 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata “di pubblico interesse”, viene svolta in regime di privativa dal Soggetto Gestore del servizio e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. La relativa gestione è disciplinata dal “Regolamento Comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti” e dalla vigente normativa.
2. Il Comune trasmette al Gestore, secondo le forme di legge e le direttive dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) i dati necessari all’applicazione della tariffa.
3. Il soggetto gestore è tenuto a comunicare all’Ente territorialmente competente, i dati del piano finanziario, di propria competenza, in tempo congruo per la determinazione delle tariffe per l'anno successivo.
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti
1. Ai fini dell’appropriata denominazione dei rifiuti si fa riferimento all’articolo 183 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per le definizioni, nonché all’art. 184 del medesimo D.Lgs. per la classificazione, come adeguati con il D.Lgs. 116/2020, alla direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852.
Art. 5. – Soggetti passivi
1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. Nell’ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento dei beni.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest’ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l’attività.
5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica (ad es. le Associazioni) la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.
Art. 6. – Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani
1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l’interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e simili, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso di uso domestico, quelli dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento, mentre, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature per i quali è consentito l’esercizio di un’attività nei locali medesimi o se la stessa viene di fatto esercitata.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. I locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati.
4. I distributori di carburante per i locali adibiti a magazzino e uffici, nonché l’area adibita al distributore, ad esclusione, se esistenti, delle piste di accesso.
Art. 7. ‐ Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani
1. Non sono soggetti all’applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani. Fra questi rientrano:
Utenze domestiche
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza umana;
- i balconi, le terrazze, i posti macchina scoperti, gli spazi adibiti a ricovero di animali da allevamento degli stessi e le legnaie, le serre adibite alla coltivazione intensiva sia a terra che su bancali, i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza, limitatamente alle sole superfici destinate all’esercizio dell’attività agonistica sportiva, i locali destinati al culto limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
Utenze non domestiche
- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti diversi dagli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- depositi di attrezzi agricoli qualora il rifiuto prodotto rientri nell’esercizio dell’impresa agricola e che quindi debba essere autosmaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati o al gestore pubblico in regime di convenzione;
- aree scoperte non operative a uso non esclusivo destinate alla sosta temporanea di veicoli;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell’attività agonistico sportiva;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all’aperto;
- aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
b) le superfici delle unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia a norma dell’art. 77-bis comma 1 lettere c), d) ed e) della L.P. n. 22/1991 per il periodo di esecuzione dei lavori;
c) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
d) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
e) locali ed aree interessati da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.
Art. 8. – Produzione di rifiuti da attività industriali
1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti diversi dagli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità' alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive diversi dagli urbani.
2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti diversi dagli urbani, l’individuazione di quest’ultime è effettuata in maniera forfetaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta la percentuale di riduzione del 30%.
3. L’esenzione di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo previa presentazione di idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La documentazione attestante l’avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno.
4. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
Art. 9. – Determinazione della base imponibile
1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all’attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 3. per i locali è determinata considerando la superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a metri 1,50 delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
Art. 10. – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
2. In particolare le tariffe del tributo devono garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, individuati in base ai criteri definiti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e dal D.P.R. 158/1999 ove applicabile.
3. Ai sensi del Metodo Tariffa Rifiuti (M.T.R.) disposto da ARERA, i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche nonché gli oneri per rapporto con gli utenti.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e simili sono determinati annualmente dal Piano Economico Finanziario (PEF) redatto in conformità alle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
5. Sulla base di una proposta approvata dell'Assemblea di ASIA, il Consiglio Comunale approva, contestualmente al DUP un documento di indirizzo per la compilazione del PEF per l'anno successivo.
6. E’ compito del Soggetto Gestore redigere il PEF e la relazione di accompagnamento, per quanto di propria pertinenza, per la successiva trasmissione all’Ente territorialmente competente, unitamente alla dichiarazione di veridicità di cui allo schema previsto dall’Autorità.
7. Il PEF finale definito dall’Ente Territorialmente competente viene validato da una commissione di revisori dei conti dei comuni, rappresentante sia quelli che adottano il sistema tariffario che quelli che adottano la tassa rifiuti.
8. Il PEF, coerente con le indicazioni fornite dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del DUP, viene adottato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe. Successivamente viene inviato ad ARERA, unitamente al documento di validazione del PEF finale per l'approvazione di competenza prevista dalle direttive dalla stessa emanate.
Art. 11. – Determinazione delle tariffe del tributo
1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. L’Organo competente determina annualmente le tariffe entro il termine fissato dalle norme previste per l’approvazione del bilancio di previsione, fatto salvo quanto disposto dall’art.9 bis della L.P. n. 36/1993.
2. Le tariffe del tributo sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972 del 30/12/2005 e di possibili modifiche ed integrazioni che ARERA dovesse adottare.
3. Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle tabelle successive. Ai fini della ripartizione tra le utenze domestiche e quelle non domestiche dell’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa del tributo, viene garantita l’agevolazione riconosciuta alle utenze domestiche, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, tenuto conto di possibili modifiche ed integrazioni da parte di ARERA.
4. Le tariffe del tributo si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti effettivamente misurati, ovvero mediante attribuzione delle quantità e qualità di rifiuti prodotti dalle utenze in modo presuntivo di cui al precedente comma 2 (quota variabile).
5. Ai sensi di quanto del D.P.R. 158/1999 la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base alle seguenti tabelle:
Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa del tributo alle utenze domestiche
Numero componenti della famiglia anagrafica Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica
1 0,84
2 0,98
3 1,08
4 1,16
5 1,24
6 o più 1,30
Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa del tributo alle utenze domestiche
Comuni
Numero componenti del nucleo familiare Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
Minimo Massimo
1 0,6 1
2 1,4 1,8
3 1,8 2,3
4 2,2 3
5 2,9 3,6
6 o più 3,4 4,1
Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa del tributo alle utenze non domestiche
Attività per comuni fino a 5000 abitanti – Nord Kc
min max
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,320 0,510
2 Campeggi, distributori carburanti 0,670 0,800
3 Stabilimenti balneari 0,380 0,630
4 Esposizioni, autosaloni 0,300 0,430
5 Alberghi ed attività di agriturismo con ristorante 1,070 1,330
6 Alberghi ed attività di agriturismo senza ristorante 0,800 0,910
7 Case di cura e riposo 0,950 1,000
8 Uffici, agenzie 1,000 1,130
9 Banche, istituti di credito e studi professionali 0,550 0,580
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,870 1,110
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,070 1,520
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,720 1,040
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,920 1,160
14 Attività industriali e commerciali con capannoni 0,430 0,910
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,550 1,090
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,840 7,420
17 Bar, caffè, pasticceria 3,640 6,280
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,760 2,380
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,540 2,610
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,060 10,440
21 Discoteche, night club 1,040 1,640
Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche
Attività per comuni fino a 5000 abitanti - Nord Kd
min
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,600
2 Campeggi, distributori carburanti 5,510
3 Stabilimenti balneari 3,110
4 Esposizioni, autosaloni 2,500
5 Alberghi ed attività di agriturismo con ristorante 8,790
6 Alberghi ed attività di agriturismo senza ristorante 6,550
7 Case di cura e riposo 7,820
8 Uffici, agenzie 8,210
9 Banche, istituti di credito e studi professionali 4,500
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 7,110
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,800
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,900
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,550
14 Attività industriali e commerciali con capannoni 3,500
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,500
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,670
17 Bar, caffè, pasticceria 29,820
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,430
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,590
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,720
21 Discoteche, night club 8,560
6. L’applicazione della tariffa relativa alla categoria 20 della tariffa del tributo per le utenze non domestiche (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante) deve intendersi limitata alle attività di vendita al dettaglio.
7. Ai fini dell’applicazione della parte variabile del tributo per le utenze non domestiche, in casi di quantitativi di rifiuti urbani ed assimilati prodotti in misura superiore ai limiti di cui al vigente regolamento del servizio di raccolta rifiuti, l’Ente Gestore potrà stipulare un’apposita convenzione con l’utenza medesima, prevedendo le necessarie condizioni di servizio ed economiche a richiesta dell’utenza.
Art. 12. – Piano finanziario
1. La determinazione delle tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio secondo le modalità di cui all’art. 10 del presente regolamento.
2. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni;
e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall’autorità competente all’approvazione.
3. Tutti gli uffici interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall’ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo i criteri contenuti nel M.T.R. definito da ARERA.
Art. 13. – Classificazione delle utenze non domestiche
1. L’assegnazione di un’utenza a una delle classi di attività previste dal precedente articolo 11 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell’attività prevalente dichiarato dall’utente in sede di richiesta di attribuzione di partiva IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all’attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa del tributo applicabile è unica e basata sull'attività prevalente, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano ovvero che le attività non siano dipendenti l'una dall'altra ma possano essere considerate in modo autonomo. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
2. La tariffa del tributo applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Per i locali della medesima attività economica ma siti in luoghi diversi si terrà conto del reale utilizzo di ogni singola unità produttiva.
Art. 14. – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dell’anagrafe generale del Comune.
3. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti (inclusi i cittadini italiani che risiedono all’estero) e dei locali a disposizione dei residenti, il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente secondo la seguente tabella calcolata per scaglioni di superficie imponibile:
da mq. a mq. Componenti
0 50 1
51 75 2
76 100 3
Oltre 100 4
4. Quanto disposto al comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio i quali sono tenuti solidalmente al pagamento.
6. Nel caso in cui l’utente, unico occupante dell’immobile, trasferisca la propria residenza presso un istituto di ricovero, in deroga a quanto stabilito dal terzo comma del presente articolo, viene assegnato d’ufficio un solo componente l’alloggio. La variazione è disposta a seguito di richiesta dell’utente o di un suo familiare o d’Ufficio, a condizione che l’immobile risulti di fatto non utilizzato, nemmeno per brevi periodi nel corso dell’anno.
7. Sono considerate utenze domestiche le strutture extra alberghiere, quali bed and breakfast e simili, censite in categoria catastale A, per il calcolo della quota fissa della tariffa si farà riferimento al numero di posti letto quali risultanti da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni in ragione del 50% con arrotondamento all’unità superiore, oltre ai componenti il nucleo familiare ivi residenti.
8. Sono inoltre considerate utenze domestiche le strutture extra alberghiere, quali residence o centri appartamenti per vacanze (C.A.V.). Il numero degli occupanti di ciascun alloggio viene calcolato utilizzando il numero dei posti letto risultante da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni.
Art. 15. – Obbligazione tributaria
1. Ai fini dell’applicazione della tariffa del tributo, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (decessi, subentri, ecc.).
Art. 16 - Riduzione per mancato svolgimento del servizio
1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
Art. 17. – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione ed in uno spazio ben delimitato, è prevista una riduzione della quota variabile della tassa in misura stabilita annualmente nella delibera di approvazione del tributo, con effetto dal giorno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune o soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. E’ prevista una riduzione della quota variabile della tassa in misura stabilita annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe del tributo per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, pertanto non cedute in locazione o comodato. La riduzione è disposta a seguito di richiesta dell’utente, con effetto dal giorno successivo a quello di presentazione di apposita istanza, e rimane valida anche per gli anni successivi, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato.
Art. 18 - Riduzione per cittadini residenti all’estero (A.I.R.E.)
Ai cittadini italiani che risiedono all’estero è riconosciuta una riduzione di due terzi dell’importo della tariffa applicata (escluso addebiti dei conferimenti misurati) per un’unica unità immobiliare ad uso abitativo sita in Italia, a condizione che:
• siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Lo Stato di residenza deve coincidere con lo Stato che eroga la pensione
• l’immobile risulti libero, ossia non dato in locazione né in comodato d’uso gratuito.
Le riduzioni si applicano a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta.
Art. 19. – Riduzione per le utenze non domestiche
1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti simili agli urbani possono aver diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti simili agli urbani effettivamente avviata al recupero nel corso dell’anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD per la specifica categoria indicati all’art. 11. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.
2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo copia dei formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o copia del modello unico di denuncia (MUD) comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.
3. Per i locali di attività produttive destinati ad uso stagionale in base alla licenza commerciale per un periodo annuale inferiore a 183 (centottantatre) giorni, la quota variabile può essere ridotta in misura stabilita annualmente nella delibera di approvazione del tributo.
4. Le riduzioni indicate nei precedenti commi, verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
Art. 20 - Esclusione totale o parziale della quota variabile della tariffa per l’avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche
1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero (una delle operazioni di cui all’allegato C del D.Lg. 152/2006) mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Tali utenze sono escluse dalla corresponsione totale o parziale della componente variabile della tariffa mentre non sono esenti dalla corresponsione della componente fissa.
3. La comunicazione dell’uscita parziale o totale dal servizio pubblico deve essere effettuata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno con decorrenza dal primo gennaio dell’anno successivo al gestore del servizio/Comune affinché lo stesso possa riorganizzare opportunamente il servizio. La scelta effettuata avrà validità biennale e allo scadere dovrà essere ripresentata.
Tale comunicazione dovrà riguardare una o tutte le frazioni di seguito elencate a titolo esclusivo Secco indifferenziato/ingombranti, frazione organica da cucine e mense, carta e cartone, imballaggi leggeri e nylon, imballaggi in vetro, rifiuti conferibili in convenzione al CR di riferimento.
Nel caso di uscita totale dal servizio pubblico, il gestore sospenderà tutti i servizi di raccolta dal 1 gennaio dell’anno successivo e non sarà richiesto il pagamento della quota variabile della tariffa di cui all’Art. 15.
Nel caso di uscita parziale la quota servizi sarà ridotta del 20% per ogni frazione differenziabile raccolta da ASIA (frazione organica da cucine e mense, carta e cartone, imballaggi leggeri e nylon, imballaggi in vetro, rifiuti conferibili in convenzione al CR di riferimento).
La quota consumi sarà commisurata sulla base dei conferimenti effettivi al servizio pubblico del secco indifferenziato/ingombranti (vedi art. 11 del regolamento).
4. Il ricorso al mercato dovrà essere scelto per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
5. Tali utenze, per tale periodo, non potranno più utilizzare in maniera totale o parziale i servizi di raccolta del gestore quali, ad esempio, i contenitori stradali, i centri di raccolta, i servizi porta a porta, ecc.
6. Per usufruire delle riduzioni di cui al comma 3 le utenze non domestiche, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente. Inoltre annualmente, l’utente non domestico trasmette entro il termine stabilito dalla vigente normativa anche all’ente gestore copia del MUD ai fini del controllo sull’avvenuto corretto recupero.
7. Il Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il gestore provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell’utente e si applicano le sanzioni previste nel presente regolamento, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.
8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
Art. 21. – Riduzioni tariffarie del tributo
1. La tariffa del tributo è ridotta nel caso in cui le postazioni di conferimento del rifiuto indifferenziato superino la distanza stradale di ml. 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, la TARI è dovuta in misura non superiore al 80% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
Art. 22. – Altre riduzioni ed esenzioni
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, la tariffa è ridotta del 100% nelle seguenti ipotesi:
a) per le scuole materne provinciali, scuole elementari primarie e scuole secondarie di primo grado pubbliche di cui alla L. P. 8/1997;
b) per i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali;
c) per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche;
2. Per le attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse dal traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, la misura della riduzione è stabilita dalla giunta Comunale, cui è demandata pure l’individuazione delle attività economiche rientranti nell’ambito agevolativo;
3. Il Comune, oltre a provvedere al pagamento della tariffa per le proprie utenze comunali, si sostituisce al pagamento delle riduzioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) e comma 2 del presente articolo.
4. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
Art. 23. – Incentivi per i conferimenti presso il centro Raccolta Materiali
1. Qualora sia attivata presso il CRM la rilevazione informatica degli accessi, viene prevista la corresponsione di un incentivo economico, nella forma di riduzione tariffaria sulla quota variabile, per gli utenti che conferiscono rifiuti differenziati costituiti da carta, cartone, tetrapak, vetro, plastica e metalli direttamente presso il CRM.
2. La quota unitaria dell’incentivo di ogni singola frazione di rifiuto conferito, viene stabilita dall’Ente Gestore sulla base del relativo valore economico e sarà adottata dal Comune in fase di approvazione del piano finanziario e relative tariffe.
Art. 24. – Tributo giornaliero
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria (sia quota fissa che quota variabile) è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
4. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera del tributo le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, le occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l’installazione di attrezzature e/o giochi, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
5. Non si fa luogo a riscossione quando l’importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore o uguale a 12 (dodici) Euro.
Art. 25. – Manifestazioni ed eventi
1. Per eventi sportivi, manifestazioni enogastronomiche, socio culturali o del tempo libero, con occupazione di aree pubbliche o ad uso pubblico, il promotore della manifestazione è tenuto a corrispondere la tariffa in base ai rifiuti effettivamente conferiti, compreso i costi di gestione, risultanti e consuntivati dal gestore del servizio.
2. Con appositi provvedimenti potranno essere disciplinate le modalità di utilizzo del servizio rifiuti in occasione di tali manifestazioni e può prevedere eventuali incentivi a favore degli organizzatori degli eventi, per favorire una minor produzione di rifiuti.
Art. 26. – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
1. Il verificarsi o il cessare del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina l’obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione TARI di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l’ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione TARI può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione TARI di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo famigliare.
4. Oltre a quanto previsto dalle norme generali inerenti la dichiarazione TARI di cui al comma 1, la stessa deve contenere anche i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a) generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d’uso dei singoli locali;
d) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo famigliare;
e) data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
f) sussistenza di eventuali diritti all’ottenimento di riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT dell’attività prevalente;
b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
e) data di inizio dell’occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati.
f) Sussistenza di eventuali diritti all’ottenimento di riduzioni.
5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione TARI entro i termini, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione TARI di cessazione entro il termine previsto.
Art. 27. ‐ Versamenti
1. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con bollettino di pagamento PagoPA nonché tramite modalità di pagamento con addebito diretto SEPA.
2. Il Comune, o il soggetto gestore del servizio (A.S.I.A.) provvede all’invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l’importo dovuto, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze; nel qual caso l’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall’art. 7 della L. 212/2000.
3. Il mancato ricevimento dell’invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente, dal pagamento del tributo alle date prefissate.
4. Il pagamento dell’importo annuo dovuto deve essere effettuato in due rate semestrali scadenti il 31.07 e il 31.01 di ogni anno. A richiesta, è comunque consentito al contribuente il pagamento in un’unica soluzione, entro il 16 giugno di ciascun anno, qualora espressamente richiesto. L’importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
Art. 28. – Importi minimi
1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l’importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.
Art. 29– Differimento dei termini e versamenti rateali dell’imposta
1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di Euro 500,00.=.
2. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 5.000,00.=, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 e s.m. (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fideiussoria).
3. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:
a) periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
b) numero massimo di 2 rate trimestrali;
c) versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
d) applicazione, sulle somme delle rate dovute successivamente alla prima, dell'interesse moratorio calcolato a giorno e ragguagliato al vigente tasso legale.
4. L'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti dal contribuente;
5. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente;
Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.
6. Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate dovute e non pagate
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
Art. 30 – Accertamenti
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
2. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l’istituto dell’accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L’accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e di quanto successivamente previsto dall’art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l’attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo.
Art. 31. – Verifiche e controlli
1. Tutti gli uffici sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi anche con modalità informatiche e telematiche da stabilire:
- delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
2. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino di pagamento PAGOPA.
Art. 32. – Funzionario responsabile
1. Funzionario responsabile del tributo cui sono conferiti i poteri necessari all’espletamento delle attività gestionali del tributo comunale è il Responsabile del servizio finanziario.
Art. 33. – Rimborsi
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull’istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
2. L’istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo art. 36.
3. Ai sensi dell’art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell’imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d’imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l’importo del credito da utilizzare e il debito tributario IMUP oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
4. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue.
Art. 34. – Calcolo degli interessi
1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.
Art. 35. – Norme di rinvio
1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e provinciali in materia. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
Art. 36. – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2023.