Descrizione
Art. 1 - Oggetto
1. Oggetto del presente Regolamento è la regolamentazione degli appostamenti fissi per l’esercizio dell’attività venatoria sul territorio del Comune di Segonzano in riferimento alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.
Art. 2 - Premessa
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale e provinciale in materia di esercizio dell'attività venatoria, si specifica che sul territorio comunale di Segonzano verranno applicate le ulteriori disposizioni e restrizioni di seguito riportate.
2. Ogni richiedente, con regolare autorizzazione all’attività venatoria, risponde esso stesso del rispetto delle distanze da confini, aree interdette od altri appostamenti, e dell’utilizzo del manufatto come previsto delle normative in materia di appostamenti fissi da caccia e per l’attività venatoria.
Art. 3 - Prescrizioni per la realizzazione e la conduzione di appostamenti fissi su suolo privato
1. Postazioni esistenti: per le postazioni di caccia esistenti sul suolo privato all’interno del territorio del Comune di Segonzano si fa riferimento a quanto previsto dall’attuale legge provinciale 24/1991.
2. Nuove postazioni: per la costruzione di postazioni di caccia sul suolo privato all’interno del territorio del Comune di Segonzano si fa riferimento a quanto previsto dall’attuale legge provinciale 24/1991. Al protocollo del Comune di Segonzano dovrà tuttavia pervenire regolare denuncia della costruzione di nuova postazione di caccia costituita da:
• fotocopia del documento d’identità del richiedente;
• fotocopia del documento d’identità del proprietario del terreno se diverso dal soggetto richiedente;
• documento attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio della caccia all’atto della domanda costituito da dichiarazione della Riserva Cacciatori di Segonzano;
• autorizzazione del proprietario della particella, se la stessa non è in titolo al soggetto richiedente, nella quale dovrà essere riportato quanto descritto al comma 4. del successivo art. 3 del presente regolamento;
• mappa geolocalizzata nel punto esatto di costruzione riportante le coordinate chilometriche UTM WGS 84;
• modulo descrittivo della tipologia di appostamento che si vuole costruire (A/C Appostamento ungulati/ Capanno migratoria).
3. Cessione della postazione: qualora il soggetto titolare di una postazione intenda cedere la propria postazione di caccia ad altro cacciatore dovrà far pervenire al Comune di Segonzano comunicazione di voltura della postazione corredata da nuova documentazione di domanda da parte del subentrante.
4. Cessazione dell’utilizzo della postazione: In caso di dismissioni del capanno da caccia e/o venuti meno i requisiti per l’esercizio della caccia del richiedente, il titolare della denuncia o in sua vece il proprietario del terreno avranno tempo sino al 01 settembre di ogni anno per la rimozione completa della costruzione. Si precisa che venuti meno i requisiti di applicazione della legge provinciale l.p. 24/1991 e in mancanza di ulteriore titolarità a norma di legge la costruzione costituirà abuso edilizio in carico al proprietario del terreno.
Art. 4 - Prescrizioni per la realizzazione e la conduzione di appostamenti fissi su suolo di proprietà pubblica
1. Ogni cacciatore, regolarmente in possesso dei requisiti per l'esercizio della caccia, ha diritto di avere sul suolo di proprietà pubblica al massimo due appostamenti fissi per l'esercizio della caccia, previa regolare denuncia (art. 27 l.p. 24/1991), indipendentemente dal fatto che siano palchi per la caccia agli ungulati o capanni per la caccia alla migratoria. Tale diritto è riservato ai soci iscritti alla Riserva Cacciatori di Segonzano.
2. Denuncia alla costruzione: la denuncia di appostamento su proprietà pubblica deve essere depositata almeno 30 giorni prima della sua realizzazione. Il Comune nei 30 giorni successiva al deposito potrà impartire prescrizioni di aspetto patrimoniale (es. piante e/o terreni interessati dalla realizzazione dell'opera e/o dall'esercizio della caccia), senza entrare nel merito della regolarità dell'attività venatoria del richiedente. Al protocollo del Comune di Segonzano dovrà tuttavia pervenire regolare denuncia della costruzione di nuova postazione di caccia costituita da:
• fotocopia del documento d’identità del richiedente;
• documento attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio della caccia all’atto della domanda costituito da dichiarazione della Riserva Cacciatori di Segonzano;
• mappa geolocalizzata nel punto esatto di costruzione riportante le coordinate chilometriche UTM WGS 84;
• modulo descrittivo della tipologia di appostamento che si vuole costruire (A/C Appostamento ungulati/ Capanno migratoria).
3. Cessione della postazione: qualora il soggetto titolare di una postazione intenda cedere la propria postazione di caccia ad altro cacciatore dovrà far pervenire al Comune di Segonzano comunicazione di voltura della postazione corredata da nuova documentazione di domanda da parte del subentrante.
4. Cessazione della postazione: In caso di dismissioni del capanno da caccia e/o venuti meno i requisiti per l’esercizio della caccia del richiedente, il titolare della denuncia avrà tempo sino al 01 settembre per la rimozione completa della costruzione. Andranno anche effettuate le operazioni di ripristino dei luoghi eventualmente impartite da parte dell'Amministrazione Comunale o dall'Autorità Forestale. Qualora il titolare non provvedesse allo smantellamento e smaltimento, tali operazioni saranno a carico della Riserva Cacciatori di Segonzano, da effettuarsi entro il 30 settembre. Qualora nemmeno la Riserva Cacciatori provvedesse alle operazioni di smantellamento e smaltimento, interverrà il Comune manu propria, addebitando eventuali spese sostenute all'interessato o, in sua assenza per decesso od altri motivi, alla locale Riserva Cacciatori.
5. Revoca denuncia: L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di ordinare la rimozione dell’appostamento venuti meno i requisiti di tutela e di gestione del suolo pubblico, per ragioni di pubblico interesse, anche derivanti dalla gestione del fondo, nonché per ragioni di pubblica sicurezza documentati dal Custode Forestale o dalla Stazione Forestale.
Art. 5 - Disposizioni generali
1. Tutte le postazioni sia sul pubblico che sul privato dovranno portare il numero identificativo rilasciato dalla Riserva Cacciatori, come previsto dall’art. 17 Regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24
2. Il Comune è da ritenersi sollevato da ogni responsabilità diretta od indiretta derivante dall'utilizzo e dall'esercizio, anche da parte di estranei, degli appostamenti regolarmente denunciati. La responsabilità rimane esclusivamente a carico del cacciatore titolare della denuncia dell'appostamento stesso.
3. Il titolare della denuncia su suolo pubblico non acquisisce alcun diritto sulla superficie in uso a seguito della realizzazione dell’appostamento.
4. Nella costruzione degli appostamenti, il cacciatore dovrà attenersi a tutti i criteri e le prescrizioni (misure, materiali, localizzazione, tipologia...) previste dalle norme vigenti per l'esercizio dell'attività venatoria e per la realizzazione degli appostamenti fissi per l'esercizio della stessa, che si intendono qui integralmente richiamate.
5. Il taglio di piante od arbusti di ogni genere, sia in fase di costruzione che in fase di conduzione dell'appostamento, è consentito esclusivamente previa autorizzazione del proprietario del terreno e, ove necessario dell'Autorità Forestale. La violazione a questa direttiva comporta la revoca dell’utilizzo del suolo pubblico per la costruzione dell’appostamento, oltre che la contestazione di violazione della legge forestale. Ne consegue obbligo di smantellamento e smaltimento, come sopra previsto.
6. In caso di taglio piante sul suolo pubblico, che va comunque sempre preventivamente richiesto ed autorizzato, l'Amministrazione Comunale andrà indennizzata per il valore del materiale legnoso tagliato, opportunamente stimato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale per mezzo del Custode forestale.
7. All'interno dell'appostamento e nei dintorni del medesimo dovrà essere mantenuto decoro e assoluta pulizia, evitando nel modo più assoluto di arrecare qualsiasi danno al suolo ed al soprassuolo. Il medesimo decoro andrà mantenuto anche in tutta l'area circostante interessata dall'esercizio della caccia.
Art. 6 - Obblighi per la riserva cacciatori di Segonzano e prescrizioni per l'esercizio della caccia
1. La locale Riserva Cacciatori di Segonzano deve tenere aggiornato l'elenco degli appostamenti fissi presenti sul territorio comunale, inserendo per ogni denuncia di appostamento i seguenti dati:
• numero identificativo;
• nome del conduttore;
• località/toponimo;
• tipologia A/C (Appostamento ungulati/ Capanno migratoria);
• anno di prima denuncia;
• tipo di proprietà (comunale/privata);
• numero di particella fondiaria;
• coordinate chilometriche UTM WGS 84.
2. Tale elenco dovrà essere aggiornato ed inviato in forma digitale editabile via mail o PEC all'Ufficio Protocollo del Comune di Segonzano e alla locale Stazione Forestale della PAT entro il 31 marzo di ogni anno.
Art. 7 - Sanzioni
1. Qualsiasi violazione agli articoli del presente regolamento, ove non riconducibili ad altre violazioni di ordine superiore, comportano una sanzione di euro 300,00.
Art. 8 - Disposizioni finali
1. Con l'adozione del presente regolamento viene recepito come prima adozione anche l'elenco degli appostamenti fissi presenti sul territorio comunale, dimesso agli atti. Eventuali difformità tra il citato elenco e lo stato di fatto verranno integrate e regolarizzate con il primo aggiornamento presentato dalla Riserva Cacciatori entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di approvazione del presente regolamento.