Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad associazioni ed enti pubblici e privati

Criteri e modalità per la richiesta e la concessione di finanziamenti e benefici economici ad associazioni ed enti pubblici e privati. Il Regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 16.02.1994, modificato con deliberazione consiliare n. 12 del 27.05.1998 e riapprovato con deliberazione consiliare n. 10 del 28.03.2013
Data:

31/03/2013

Data di protocollazione:

31/03/2013

Argomenti
Tipologia di documento
  • Regolamento

Descrizione

Articolo 1 Finalità del Regolamento

1. Con il presente Regolamento il Comune di Segonzano, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 31.07.1993, n° 13, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi rimanendo i principi fissati dalla Costituzione dell'economicità, ragionevolezza ed imparzialità.

Articolo 2 Osservanza delle procedure e pubblicità delle concessioni

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. Gli atti relativi alla concessione di finanziamento e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune a termini di legge.

3. L'elenco dei beneficiari e dei relativi importi concessi in contributo viene pubblicato annualmente all'albo pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 241/1990.

Articolo 3 Pubblicità del regolamento

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 75 del TULLRROC approvato con DPReg. 3/2005 del  01-02-2005, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne faranno richiesta.

2. Il presente regolamento verrà pubblicato, una volta esecutivo, sul primo numero utile del "Notiziario comunale".

Articolo 4 Istanze e relativi termini

1. Le domande di accesso ai contributi ed agevolazioni devono essere presentate:

a) per CONTRIBUTI ORDINARI all’attività associativa, entro il 31 marzo di ciascun anno;

b) in qualsiasi momento, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per l'iniziativa, per i CONTRIBUTI STRAORDINARI relativi a manifestazioni o spese d'investimento straordinarie, salvo quanto specificato per casi particolari negli articoli seguenti.

2. Per la concessione in uso a titolo gratuito di locali, impianti, strutture e/o attrezzature, verranno osservate le norme del relativo regolamento comunale.

Articolo 5 Procedimenti di concessione e documentazione necessaria

1. Per la concessione di contributi ORDINARI i soggetti interessati alla concessione dovranno allegare all'istanza (All. A) la seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente con rendiconto finanziario al 31/12 indicante analiticamente le spese sostenute e le entrate accertate. A tal fine potrà essere richiesta documentazione comprovante le spese e le entrate iscritte.

b) relazione riguardante l'attività programmata per l'anno in corso con stima previsionale delle entrate e delle spese. Fra le entrate dell'esercizio andrà conteggiato l'eventuale avanzo dell'anno precedente, mentre non andrà inserito l'eventuale contributo da parte del Comune di Segonzano.

c) dichiarazione di utilizzo del contributo come da schema predisposto, per la verifica dei presupposti di esenzione o assoggettamento a ritenuta fiscale.

d) copia dello statuto dell'Associazione, se non già presentato.

Su atto di indirizzo della Giunta comunale e determinazione del Segretario comunale si provvede all'erogazione dei suddetti contributi ordinari.

2. Per la concessione di contributi STRAORDINARI i soggetti interessati alla concessione dovranno presentare, almeno 45 giorni prima di effettuare l'intervento o della data in cui è prevista la manifestazione, apposita istanza (all. B) con allegata la seguente documentazione:

a) programma o progetto dettagliato della manifestazione o iniziativa, con precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata, o relazione illustrativa dettagliata dell'intervento straordinario per cui il contributo è richiesto, perizia di spesa per le manutenzioni ovvero progetto esecutivo per le opere o lavori

b) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico ed escluso l'eventuale contributo richiesto al Comune di Segonzano, con indicazione del disavanzo presunto.

c) dichiarazione di utilizzo del contributo come da schema predisposto, per la verifica dei presupposti di esenzione o assoggettamento a ritenuta fiscale.

d) copia dello statuto dell'Associazione, se non già presentato.

Al fine di ottenere l'erogazione del contributo straordinario gli interessati dovranno presentare, al termine della manifestazione, la seguente ulteriore documentazione:

- rendiconto finanziario dell'intervento con allegata copia delle fatture quietanzate o documenti giustificativi a dimostrazione della spesa sostenuta e con indicazione di tutte le entrate accertate, escluso il contributo concesso dal Comune di Segonzano e con indicazione del disavanzo registrato.

Nel caso di realizzazione di lavori o di realizzazione di opere stradali e di salvaguardia del territorio da parte di Consorzi di Miglioramento fondiario o alti enti:

- stato finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico delle opere se necessario e copia delle relative fatture quietanzate

Articolo 6 Settori di intervento dell'Amministrazione

1. I settori di intervento per i quali l'Amministrazione Comunale può concedere contributi sono, di norma, i seguenti:

a)    Culturale ed educativo.

b)    Sportivo e ricreativo.

c)    Sociale.

d)    Sviluppo turistico ed economico.

e)    Culto pubblico.

f)     Volontariato per la protezione civile (es. Corpo VV.FF. ecc.).

g)    interventi a salvaguardia del territorio (es: Consorzi di Miglioramento fondiario)

2. La misura del contributo non potrà mai superare il 100% del disavanzo presunto in sede di bilancio preventivo per i contributi ordinari od il 100% del disavanzo registrato a consuntivo per le iniziative straordinarie.

Articolo 7 Soggetti beneficiari

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

a) di Enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune o della Valle di Cembra;

b) di Enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune o della valle di Cembra;

c) di Associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività in favore della popolazione del Comune o della valle di Cembra;

d) consorzi di miglioramento fondiario.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri interventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto. Per interventi e programmi di cooperazione e solidarietà internazionale dovranno essere rispettati i limiti di legge ed i contributi non devono sovrapporsi ad interventi che per legge sono attribuiti ad altri Enti

Articolo 8 Contributi sotto forma di quote associative

1. Qualora i contributi per finalità sociale rivestano natura di quota di iscrizione o di sostegno del Comune ad una Associazione od Istituzione riconosciuta operante a livello generale, con benefici anche a favore della popolazione locale (es. Associazione Trentini nel Mondo, Associazione Invalidi, ecc.), la liquidazione può avvenire anche prescindendo dall'inoltro della documentazione indicata nel precedente articolo 5, con la presentazione in allegato all'istanza della dichiarazione di cui al punto C) del medesimo articolo.

Articolo 9 Casi di esclusione dell'intervento contributivo e d'esclusione di responsabilità a carico dell'ente

1. L'intervento del Comune, non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese o minori entrate rispetto a quelle preventivate che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art.7 richiedono e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli Enti pubblici di cui all'art. 7 lett. a, salvo situazioni assolutamente particolari per le quali necessita adeguata motivazione.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra le persone private, Enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito alla organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari, o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali, con l'osservanza delle norme del relativo regolamento comunale. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli Enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestite dall'Amministrazione comunale

Articolo 10 Pubblicità dell'intervento contributivo del Comune da parte dei beneficiari

1. Gli Enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti, sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune, deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa

Articolo 11 Interventi nel settore educativo e culturale

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente a favore di:

a) soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale, comprese le iniziative scolastiche ed extra scolastiche a favore degli alunni della Scuola dell'Infanzia, Elementare e Media;

b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono attività teatrali e musicali nell'ambito del territorio comunale;

c) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali e sociali, concerti, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

2. Al fine di permettere alla Giunta comunale di esprimere i propri indirizzi tenendo conto in maniera equilibrata delle varie necessità presenti sul territorio e degli equilibri di bilancio, le richieste di contributo per attività extracurricolari promosse da istituzioni scolastiche dovranno essere promosse esclusivamente dal responsabile dell'istituto e consistere in un programma comprendente tutte le attività delle diverse sedi, classi o cicli.

3. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto della effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

4. Gli interventi a favore della Scuola Elementare e Media – mirati a consentire un più ricco e stimolante svolgimento dell'attività didattica e culturale a favore degli studenti del Comune nell'ambito della scuola – possono concretarsi anche nella fornitura diretta di materiale didattico, ovvero nella predeterminazione di una quota di contributo pro-alunno. Per tali interventi si prescinde dalla presentazione della documentazione di cui all'art. 5 e sono disposti su conforme istanza dalla quale risulti anche l'insufficienza dei mezzi dell'Istituto comprensivo di Cembra per finanziare le iniziative per le quali viene richiesto l'intervento del Comune.

5. Possono essere concessi anche contributi una tantum per concorrere a spese straordinarie per acquisto di mezzi ed attrezzature in dotazione alle Scuole e alle Associazioni, oppure, in alternativa, l'Amministrazione comunale può mettere a loro disposizione beni ed attrezzature acquisiti direttamente dal Comune anche mediante contributi provinciali in conformità alle previsioni normative vigenti. Tali contributi sono indicati in via generale in sede di approvazione del bilancio di previsione e definitivi sulla scorta della documentazione e al verificarsi delle condizioni generali.

Articolo 12 Interventi nel settore delle attività sportive e ricreative

1. Gli interventi dal Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani e sono disposti utilizzando anche il fondo provinciale per le attività sportive.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali, di attività fisico-motorie, di attività ricreative e del tempo libero.

3. Il Comune può concedere contributi “una tantum” alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza, che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità, od a parziale copertura di oneri sostenuti da associazioni sportive per lavori o impianti e strutture di proprietà comunale in base a convenzioni di comodato d'uso.

4. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti, in quanto compatibili, con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui al Regolamento relativo alla concessione di finanziamenti per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva (art. 15 – L.P. 16/7/1990 n. 21) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 81 dd. 28 novembre 1991, con la precisazione che i termini previsti nel menzionato Regolamento vengono sostituiti con quelli previsti dall'articolo 5 del presente Regolamento.

5. Gli altri interventi sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti articoli

Articolo 13 Interventi di carattere sociale

1. Il Comune, quale ente esponenziale ed interprete delle esigenze della comunità locale, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo dello stesso, può intervenire con contributi ed erogazioni in favore di istituzioni ed associazioni locali che, non aventi finalità di lucro, si prefiggano lo scopo sociale di intervenire in favore della persona umana nelle sue varie forme (es. volontariato sociale, patronati dipendenti-pensionati, associazioni varie, ecc.).

Articolo 14 Interventi nel settore turistico ed economico

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori turistici ed economici di maggior rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, purché a livello di Valle o di ambito turistico, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

b) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale o l'ambito turistico;

c) al concorso per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la promozione dell'agricoltura e turismo;

d) al concorso per l'attività di enti  ed organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale

Articolo 15 Interventi a favore delle Parrocchie

1. Gli interventi contributivi a favore della Parrocchia possono riguardante le seguenti fattispecie:

a) Erogazioni derivanti da obblighi a titoli particolari (convenzioni “ab immemorabile”) ex art. 92, comma 1, T.U.LL.RR.O.C. (vedasi circolare Regione Trentino-Alto Adige 24.03.1987, n° 7228);

b) Contributi sotto forma di assunzione di spesa, subordinati alla verifica dell'insufficienza di mezzi da parte della Parrocchia, per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali attinenti al culto pubblico, comprese la retribuzione del personale ai sensi art. 92 T.U.LL.RR.O.C.. In questo caso, oltre alla documentazione generale prevista dall'art. 5 del presente Regolamento, la Parrocchia dovrà presentare il documento contabile estratto dal rendiconto di cassa della Parrocchia di cui alla circolare della Provincia Autonoma di Trento – Servizio Enti Locali – 28.01.1992, n° 3500/632-R;

c) Contributi a favore della Parrocchia quale Ente che opera per la comunità locale in senso generale, per iniziative straordinarie e non ricorrenti nel campo della promozione sociali e della valorizzazione della persona che trovano fondamento nei principi generali indicati dall'art. 1 del presente Regolamento ed artt. 1 e 2 della L.R. n° 1/1993 (circolare della Provincia Autonoma di Trento – Servizio Enti Locali – 09.07.1987, n° 6607-1/R).

2. La concessione di contributi ordinari o straordinari avviene con le stesse modalità previste dall'art. 5

3 In caso di richiesta di contributo per interventi su edifici parrocchiali, oltre alla documentazione indicata nell'articolo citato, dovrà essere presentato il progetto definitivo o esecutivo che dovrà ottenere l'approvazione in linea tecnica da parte della Giunta comunale, che, con apposito atto di indirizzo, assegnerà il budget per tale intervento.

Articolo 16 Interventi a favore del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco

1. L'Amministrazione comunale assegna al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Segonzano un contributo stabilito in sede di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 21 L.R. 20.08.1954, n° 24, sia di carattere ordinario per le normali esigenze sia straordinario per le spese relative agli acquisti ed attrezzature in dotazione del Corpo stesso, tenendo conto delle entrate del Corpo medesimo e degli eventuali contributi.

2. L'erogazione di tali contributi, considerando che trattasi di una istituzione comunale e che il Consiglio comunale approva sia il bilancio di previsione che il conto consuntivo del Corpo, viene effettuata prescindendo dalla documentazione richiesta all'art. 5 del presente Regolamento, salvo la documentazione della spesa sostenuta (fatture) per le spese di carattere straordinario.

3. L'Amministrazione comunale può altresì intervenire direttamente nell'acquisto e/o manutenzione di attrezzature e strutture assegnate al Corpo VV.FF. ai sensi della citata normativa.

Articolo 17 Contributi per interventi a tutela del territorio e della viabilità

1. Particolari forme di intervento economico a salvaguardia del territorio e della viabilità possono essere adottate a favore dei Consorzi di Miglioramento Fondiario che operano nel Comune. Tali interventi potranno essere avviati su istanza dei beneficiari e dovranno essere supportati da una progettazione adeguata. In particolare potranno essere concessi:

a)  contributi per manutenzione ordinaria e/o straordinaria della viabilità comunale di campagna

b)  contributi per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria ad impianti di irrigazione.

2. L'istanza per i contributi di cui al comma 1. deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori, corredata dalla   seguente documentazione:

a) programma degli interventi, adeguata progettazione corredata da eventuali pareri obbligatori per legge, con preventivo di spesa delle opere e delle strade o degli impianti interessati alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria;

b) dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di legge, dell'attrezzatura e delle capacità tecniche necessarie, secondo modello predisposto dagli uffici comunali;

c) dichiarazione di assunzione degli obblighi e delle responsabilità relative a normative vigenti in materia di assicurazione, previdenza e prevenzione dei rischi d'infortunio, secondo modello predisposto dagli uffici comunali.

2. La Giunta comunale, annualmente, con proprio atto, sulla base delle istanze presentate dai consorzi, approva il programma/progetto dei lavori, assegna il budget di spesa e le priorità di finanziamento, ovvero dichiara l'iniziativa non rientrante nei programmi dell'amministrazione o nelle previsioni di bilancio e quindi non procedibile.  La liquidazione del contributo eventualmente concesso avverrà su presentazione della contabilità finale dell'intervento, completa della documentazione attestante l'avvenuta spesa, debitamente quietanzata e sarà subordinata alla verifica dell'avvenuta esecuzione delle opere da parte dell'Ufficio tecnico comunale.

Articolo 18 Contributi per iniziative particolari e non ricorrenti

1. Per le iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali l'Amministrazione comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari. Al riguardo gli organizzatori devono presentare la documentazione prevista dall'art. 5.

Articolo 19 Presentazione di istanze oltre i termini

1. Le istanze di contributo prodotte in ritardo rispetto alle scadenze previste dal presente regolamento, sono dichiarate improcedibili con provvedimento del responsabile del Servizio o funzionario competente per materia e non potranno essere ammesse a contributo.

La giunta comunale può, con proprio atto motivato, prorogare, prima della scadenza, o ridurre per particolari situazioni, i termini previsti dal presente regolamento

Articolo 20 Norme finali e transitorie

1. I criteri e le modalità fissate nel presente Regolamento si applicano per la concessione di finanziamenti a partire dall'esercizio finanziario 2013.

Per l'anno 2013 i termini di cui all'art. 4 si intendono prorogati di 2 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Ufficio responsabile

Ufficio responsabile/proponente del documento

Ufficio segreteria

Svolge anzitutto ogni attività che riguarda il funzionamento generale dell'apparato amministrativo del Comune

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Date

Data di inizio validità/efficacia

31/03/2013

Data di inizio pubblicazione

31/03/2013

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi

L.R. 31.07.1993, n. 13 - Statuto comunale

Ultimo aggiornamento: 20/06/2024 14:14

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