Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IMIS)

L'IMIS è un'imposta locale diretta, di natura immobiliare, in vigore nei Comuni trentini dal 1 gennaio 2015. E' dovuta dalla persona fisica o giuridica proprietaria dell’immobile (fabbricati e aree), ovvero il titolare del diritto reale di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi e, con la stipula del contratto di leasing, dal soggetto che acquisisce la disponibilità in godimento dell’immobile. Qui trovi il Regolamento e le delibere di approvazione delle aliquote, detrazioni e deduzioni e il valore delle aree fabbricabili divisi per anni d'imposta
Data:

17/12/2024

Data di protocollazione:

10/06/2024

Numero di protocollo:

556504452

Argomenti

Tipologia di documento

  • Regolamento

Descrizione

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) di cui all’articolo 1 e seguenti della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014, e successive modifiche ed integrazioni quale tributo proprio del Comune.
2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e da quanto disposto dall’art. 8 della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014.
3. Il presupposto d’imposta, i soggetti passivi ed i criteri e parametri di applicazione dell’IMIS sono definiti dalla normativa di cui al comma 1, salvo quanto disposto dal presente regolamento.

ART. 2 - Deliberazioni
1. Le decisioni in materia di IM.I.S. di competenza del Comune ai sensi della normativa di cui all’articolo 1 sono assunte dall’organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento e comunque prima dell’approvazione del bilancio medesimo, salvo quanto disposto dall’art. 9bis della legge provinciale n. 36 del 1993.
2. Il termine di cui al comma 1 non si applica alla deliberazione di cui all’articolo 3.
3. Le deliberazioni adottate in materia di aliquote, deduzioni e detrazioni di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno in assenza di ulteriori provvedimenti deliberativi.

ART. 3 - Aree fabbricabili
1. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, nell’intento di ridurre l’insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale fissa, ai sensi dell’articolo 6 comma 6 della legge provinciale n. 14, i valori ed i parametri da utilizzare ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento. La deliberazione viene periodicamente aggiornata e trova applicazione per il periodo d’imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e per tutti i periodi d’imposta successivi fino all’aggiornamento.
2. Ai sensi dell’articolo 6 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014 per area edificabile s'intende l'area utilizzabile a qualsiasi scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale comunale. Per scopo edificatorio s'intende la possibilità, anche solo potenziale, di realizzare fabbricati o ampliamenti di fabbricati, destinati a qualsiasi uso, per i quali sussiste l'obbligo d'iscrizione o di modifica dell'iscrizione catastale. Sono esclusi dalla definizione di area edificabile i terreni a destinazione urbanistica di tipo agricolo o silvo-pastorale, anche se è possibile realizzarvi dei fabbricati. Non si considera area utilizzabile a scopo edificatorio il terreno che costituisce pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del codice civile anche di unità edilizia definibile o definita come altro fabbricato.
3. Ai sensi dell’articolo 6 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014 un terreno si considera edificabile con l'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008), che ne qualifica la potenzialità edificatoria.
4. La deliberazione di cui al comma 1 viene adottata almeno 60 giorni prima della data di scadenza per il versamento della prima rata dell’imposta come determinata ai sensi dell’articolo 8.
5. Allo scopo di determinare i valori ed i parametri di cui al comma 1 la Giunta Comunale deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, i valori utilizzati in sede di procedure di espropriazione per pubblica utilità ed i valori dichiarati in sede di compravendita, successione ereditaria e donazione. I valori possono essere determinati in modo articolato per le diverse zone territoriali del Comune.
6. I parametri si intendono riferiti alle condizioni specifiche della singola area edificabile che possono influire sulla determinazione puntuale della base imponibile dell’area stessa rispetto al valore generale stabilito nella deliberazione, e trovano applicazione nelle fasi dell’accertamento. In tale sede è considerata idonea una percentuale di scostamento in più o in meno fino al 20% rispetto ai valori tabellari sopra indicati, qualora pervenga una richiesta motivata da parte del contribuente supportata da perizia asseverata e validata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico.
7. I valori ed i parametri delle aree edificabili determinati con il presente articolo sono vincolanti per il Comune in sede di attività di accertamento.
8. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti trova comunque applicazione il valore dichiarato dal contribuente per la medesima area edificabile, ovvero definitivamente accertato dai competenti uffici dello Stato, in sede di dichiarazioni comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dei tributi erariale collegati ad atti, anche preliminari, di modifica a qualsiasi titolo dei diritti reali relativi alle aree edificabili, ai sensi dell’articolo 6 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014. Tali dichiarazioni hanno valore ai fini dell’IM.I.S. dalla data della loro presentazione e senza effetto retroattivo, e sono modificabili, comunque nel rispetto del comma 1, dopo un triennio con comunicazione presentata dal contribuente ai sensi dell’articolo

ART. 3 bis - Aree edificabili declassate a “non edificabili”
1. Dal periodo d'imposta 2016, in base all'articolo 6 comma 2 lettera a) della L.P. 14/2014, i termini per la cessazione della soggezione all'IMIS per le aree divenute inedificabili a seguito di modifica del PRG comunale, sono i seguenti:
a) la cessazione della soggezione IMIS è fissata al momento della prima adozione del nuovo PRG da parte del Comune;
b) per le aree edificabili declassate a “non edificabili” su richiesta del proprietario ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della L.P. n. 15/2015, la cessazione della soggezione all'IMIS del terreno è fissata alla data di presentazione dell'istanza di declassamento accolta;
c) nel periodo intercorrente tra la prima adozione (o la domanda del proprietario) e l’approvazione definitiva del nuovo strumento urbanistico, l’IM.I.S. è dovuta e deve essere versata. L’effettivo declassamento (solo se ed in quanto confermato in via definitiva) derivante dall’approvazione finale del nuovo strumento urbanistico fa retroagire la cessazione della soggezione IM.I.S. ad uno dei due termini delle lettere a) e b) e costituisce titolo per la richiesta di rimborso da parte del contribuente relativamente all’IM.I.S. versata appunto nel periodo di perfezionamento dell’iter urbanistico;
d) la nuova data di cessazione della soggezione IM.I.S. costituisce anche nuovo termine di inizio per il riconoscimento del rimborso spettante al contribuente.

TITOLO II – ESENZIONI, ASSIMILAZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 4 - Esenzioni ed esclusioni d’imposta
1. Sono esenti le fattispecie di cui all’articolo 7, comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014, e in particolare:
a) i terreni qualificati a qualsiasi titolo come agricoli dagli strumenti urbanistici comunali, tranne quelli indicati dall' articolo 6, comma 3, lettera c) della Legge provinciale n. 14/2014;
b) i fabbricati di civile abitazione e le relative pertinenze destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea). L'esenzione spetta anche per i periodi d'inutilizzo, se il fabbricato mantiene la stessa destinazione;
c) gli immobili indicati nell' articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) e i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;
d) gli immobili soggetti a vincolo d'uso civico destinati esclusivamente ai fini istituzionali del possessore;
e) gli immobili indicati nell' articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, 4 comma 1. lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), se sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall' articolo 73, comma 1, lettera c), e dall' articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;
f) gli immobili concessi in comodato gratuito ad enti pubblici per l'esercizio di funzioni, servizi o attività pubbliche.
Gli immobili posseduti da Stato, regioni, province, comuni, comunità istituite dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), consorzi fra questi enti, se non soppressi, enti del servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie, a qualsiasi fine destinati o utilizzati, sono esclusi dall'ambito dell'applicazione dell'IMIS.
2. Ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 460 del 1997 si considerano esenti gli immobili posseduti dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) riconosciute come tali secondo le modalità di legge.
3. Per i periodi d’imposta dal 2016 al 2024, si applica l’esenzione di cui all’articolo 14 comma 6 ter della legge provinciale n. 14 del 2014 agli immobili posseduti da Cooperative Sociali ed O.N.L.U.S. anche costituite nella forma di persona giuridica commerciale, nei limiti e con le modalità disciplinati dal medesimo articolo 14 comma 6 ter.
4. Dal periodo d'imposta 2016, nel caso di demolizione di fabbricati rientranti esclusivamente nelle fattispecie urbanistiche di cui all'articolo 111 della L.P. n. 15/2015, l'area risultante dalla demolizione è esente da IMIS fino al rilascio della concessione (o altro provvedimento edilizio) che autorizzi la riedificazione (articolo 6 comma 3 lettera c L.P. 14/2014), questo anche se il PRG comunale qualifica come edificabile l'area stessa.

ART. 5 - Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni
1. Sono assimilate ad abitazione principale le fattispecie di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b) della legge provinciale n. 14 del 2014:
a) le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e le relative pertinenze;
b) la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
c) il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;
d) il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare, dal personale dipendente delle forze di polizia a ordinamento civile, dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
2. Sono assimilate inoltre ad abitazione principale, ai sensi dell’articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, le seguenti fattispecie:
- L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L’assimilazione si applica all’unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come “abitazione principale” del soggetto stesso. L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L’assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l’unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto.
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L’assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata, a pena di decadenza, con la comunicazione di cui all’articolo 7 comma 3. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7. Anche per le pertinenze concesse in comodato è previsto l’obbligo di comunicazione con le modalità e i termini di cui all’art. 7.
3. Le assimilazioni di cui al comma 2 sono riconosciute a seguito di presentazione di specifica comunicazione presentata secondo le modalità di cui all’articolo 7. La comunicazione ha validità fino al permanere delle condizioni agevolative. Il contribuente è tenuto a comunicare l’eventuale venir meno delle stesse ai sensi dell’articolo 7.
4. La base imponibile dell’IM.I.S. è ridotta del 50% per le fattispecie di cui all’articolo 7 comma 3 della legge provinciale n. 14 del 2014 e quindi:
a) i fabbricati d'interesse storico o artistico indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 iscritti con quest'indicazione nel libro fondiario, ovvero quelli privi di iscrizione nel libro fondiario ma notificati ai sensi della legge n. 364 del 1909;
b) i fabbricati riconosciuti come inagibili e inabitabili secondo i criteri parametri di cui all’articolo 6.

ART. 5bis - Aliquote agevolate
1. Con la deliberazione di cui all’articolo 8 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune può:
a) stabilire un’aliquota ridotta per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 8 comma 2 lettera e ter-1) della legge provinciale n. 14 del 2014;
b) stabilire un’aliquota ridotta per i fabbricati abitativi oggetto di locazione turistica ai sensi  dell’articolo 37bis della legge provinciale n. 7 del 2002, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 8 comma 2 lettera e ter-1) della legge provinciale n. 14 del 2014;
c) stabilire un’aliquota ridotta per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria D8 destinati esclusivamente ad impianti di risalita comunque denominati, ai sensi e lei limiti di cui all’articolo 8 comma 2 lettera e bis) della legge provinciale n. 14 del 2014 per il periodo d’imposta dal 2015 al 2024;
d) stabilire un’aliquota ridotta per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria ai sensi dell’articolo 5 comma 2 lettera f bis) della legge provinciale n. 14 del 2014, nei limiti di cui all’articolo 5 comma 6 lettera d bis) della legge provinciale n. 14 del 2014.
e) stabilire un’aliquota ridotta per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria D8 destinati esclusivamente a campeggio, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 8 comma 2 lettera e bis) della legge provinciale n. 14 del 2014 per il periodo d’imposta dal 2018 al 2024;

ART. 6 - Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 comma 5 lettera b), si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione ivi prevista, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate come di seguito.
2. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. L’inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la presenza anche non contemporanea delle seguenti condizioni:
a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell’edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l’eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico– edilizia (art. 77 della legge provinciale n. 22 del 1991).
4. L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
a) mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della repubblica n. 445 del 2000, nella quale si dichiara:
− che l’immobile è inagibile o inabitabile;
− che l’immobile non è di fatto utilizzato.
5. La riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell’Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva.
6. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.
7. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell’inizio dei lavori di risanamento edilizio.

TITOLO III – ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E RIMBORSI

ART. 7 - Comunicazioni dei contribuenti
1. Il Comune, ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale n. 14 del 2014, non prevede alcun obbligo di dichiarazione ai fini IM.I.S. Sono in ogni caso utilizzabili per l’applicazione dell’IM.I.S. le banche dati comunque formate e conservate per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, dell’imposta municipale propria, del tributo sui servizi indivisibili e della tariffa/tassa rifiuti.
2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare una dichiarazione attestante l’avvio della procedura fallimentare, della liquidazione coatta amministrativa o della procedura di liquidazione giudiziale.
3. Per le sole fattispecie di seguito individuate il contribuente è tenuto a presentare, a pena di decadenza, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo, specifica comunicazione relativa ad elementi oggettivi e soggettivi comunque non conosciuti né conoscibili dal comune e rimangono valide finché sussistano le condizioni soggettive od oggettive che ne costituiscono il presupposto ovvero fino a nuova comunicazione:
− sussistenza delle condizioni di assimilazione per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La comunicazione deve riguardare anche le eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
− assegnazione, con contratto di comodato registrato, di unità immobiliare a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L’agevolazione è fissata per un solo fabbricato abitativo. Anche per le pertinenze concesse in comodato è previsto l’obbligo di comunicazione con le modalità e i termini previsti dal presente comma.
− intervenuto versamento da parte di uno dei contitolari anche per il debito d’imposta degli altri, ai sensi dell’articolo 8 comma 6.
− alla sussistenza dei requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale in capo al coniuge che, in costanza di matrimonio, pone la residenza anagrafica in un fabbricato abitativo diverso da quello che costituiva oggetto della convivenza matrimoniale, ai sensi e nei limiti dell’articolo 5 comma 2 lettera a) e dell’articolo 14 comma 7bis della legge provinciale n. 14 del 2014.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare l’eventuale venir meno delle condizioni di cui al comma 3 entro il medesimo termine del 30 giugno dell’anno successivo.
5. In caso di omessa comunicazione si applicano le sanzioni di cui all’articolo 1 comma 775 della legge n. 160 del 2019.
6. Per le fattispecie di seguito individuate il contribuente può presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune medesimo, ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo, relativa:
a) al nuovo valore aree edificabili ai sensi dell’articolo 3 comma 8, ultimo periodo;
b) alla sussistenza del vincolo di pertinenzialità dei fabbricati rispetto all’abitazione principale e fattispecie assimilate, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 lettera d) della legge provinciale n. 14 del 2014.
7. Per le comunicazioni di cui ai commi 3, gli effetti tributari ad esse collegati trovano applicazione con effetto retroattivo per il periodo d’imposta cui si riferiscono se presentate entro il termine di cui al medesimo comma. Per le comunicazioni di cui al comma 6 lettera gli effetti tributari ad esse collegati trovano applicazione dal giorno della loro presentazione.
8. E’ comunque facoltà del contribuente presentare in ogni momento documentazione o comunicazioni che lo stesso ritenga utili per la corretta applicazione dell’imposta, anche in relazione all’invio del modello di calcolo precompilato di cui all’articolo 8.
9. In prima attuazione di questo articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, le dichiarazioni o comunicazioni presentate dai contribuenti ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Unica e della Tassa sui Servizi Indivisibili ovvero i dati utilizzati dal Comune per l’invio dei modelli precompilati relativamente ai medesimi tributi.

ART. 8 - Versamento e riscossione ordinaria
1. Ai sensi dell’art. 9 della legge provinciale n. 14 del 2014, il versamento dell’imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello di versamento denominato F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso il contribuente si trovi all’estero può effettuare il pagamento mediante bonifico, specificando nella causale “IM.I.S., anno d’imposta, nome e codice fiscale del contribuente”.
2. La Giunta comunale può individuare modalità integrative o alternative, anche utilizzando gli strumenti elettronici ed informatici interbancari e postali comunque denominati che garantiscano la sicurezza e la certezza temporale del versamento. In tal caso, in occasione dell’invio dei modelli di cui al successivo comma 7, i contribuenti dovranno essere tempestivamente informati.
3. Per la gestione, anche parziale o disgiunta, delle fasi del procedimento di riscossione ordinaria il Comune può avvalersi di soggetti esterni ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.
4. Il versamento dell’imposta dovuta per ciascun periodo d’imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell’imposta dovuta, è facoltà dell’organo competente prevedere l’unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre.
5. I contribuenti, fermi restando i termini di cui al comma 4, possono in ogni caso versare l’imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi.
6. L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Ai sensi dell’art. 9 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014 un contribuente può effettuare il versamento cumulativo anche con riferimento al debito d’imposta degli altri contitolari sui medesimi immobili, a condizione che l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento e che il contribuente che effettua il versamento comunichi al Comune, con le modalità di cui all’articolo 7, quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui il versamento stesso si riferisce.
7. Ai sensi dell’articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune invia, in base ai dati in proprio possesso, ai contribuenti un modello precompilato nel quale risultano gli elementi necessari per il calcolo e per il versamento dell’imposta. L’invio deve avvenire almeno 15 giorni prima della scadenza di versamento. Tale termine è determinato con riferimento alla documentazione che prova la consegna dei plichi al soggetto incaricato della spedizione. Il modello precompilato deve contenere:
a) l’individuazione degli immobili soggetti all’imposta con l’esplicazione del calcolo effettuato (base imponibile, mesi di possesso, aliquote, detrazioni, agevolazioni, deduzioni ed esenzioni)  e la data fino alla quale i dati risultano aggiornati;

b) le modalità di applicazione e disapplicazione delle sanzioni in relazione all’invio del modello precompilato ai sensi dell’articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014, anche con riferimento agli obblighi posti in capo al contribuente dalla medesima disposizione normativa;

c) ulteriori notizie che il Comune ritenga utile fornire.
8. Il Comune, anche avvalendosi di soggetti esterni individuati ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, predispone un sistema informatico di calcolo dell’imposta dovuta e lo mette a disposizione dei contribuenti gratuitamente via internet. Le modalità di accesso devono essere libere e improntate alla massima semplicità di utilizzo. Il sistema di calcolo deve in ogni caso consentire la stampa dei documenti di versamento.
9. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296 del 2006, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
10. I versamenti d’imposta non devono essere eseguiti quando l’importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 15,00.
11. Ai versamenti dovuti a titolo di IM.I.S. si applica l’istituto del ravvedimento operoso come disciplinato dalla normativa statale. Rispetto ai termini temporali come fissati dalla medesima normativa entro i quali è possibile l’applicazione di tale istituto giuridico, ai sensi dell’articolo 10 comma 7 della legge provinciale n. 14 del 2014.

ART. 9 - Differimento dei termini di versamento
1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera f) della legge provinciale n. 14 del 2014, la Giunta Comunale, se non diversamente disposto con apposito decreto ministeriale o provvedimento del Presidente della Provincia, può stabilire il differimento di sei mesi del termine di pagamento della quota comunale dell’imposta nel caso di calamità naturali di grave entità.
2. E’ comunque differito di 12 mesi il termine di pagamento in caso di decesso del soggetto passivo. Il differimento concerne sia i termini di pagamento per debito d’imposta riferito a periodi di possesso del soggetto deceduto che quelli riferiti al debito d’imposta degli eredi relativamente agli immobili compresi nell’asse ereditario.

ART. 10 - Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge n. 296 del 2006, il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera eseguita nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
2. Nell’esercizio dei propri poteri di verifica ed accertamento, e comunque prima dell’emissione degli Avvisi di accertamento, il Comune può chiedere al contribuente chiarimenti, dichiarazioni o documentazione anche in relazione alle eventuali comunicazioni di cui all’articolo 7.
La richiesta deve anche prevedere il termine per la risposta, comunque non superiore a 30 giorni. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente si applicano le sanzioni di cui all’articolo 1 comma 775 della legge n. 160 del 2019.
3. Non si emettono avvisi di accertamento per importi inferiori o uguali ad € 15,00=, calcolando in tale importo maggiore imposta, sanzioni ed interessi.
4. Ai sensi dell'art. 10 comma 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 si applica, in quanto compatibile, l’istituto dell’accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo n. 218 del 1997. L’accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
5. In caso di adesione all’accertamento con versamento della maggiore imposta accertata e degli interessi entro il termine per la proposizione di ricorso in sede giurisdizionale, la sanzione applicata per omesso, infedele o tardivo versamento è ridotta nella misura del 50%.
6. Per la riscossione coattiva dell’imposta derivante da provvedimenti di accertamento non impugnati e per i quali non è intervenuto il versamento in termini si applicano le procedure, gli strumenti giuridici e le modalità previsti dalla normativa statale.
7. Le attività di accertamento e riscossione coattiva possono essere effettuate anche con affidamento a soggetti esterni al Comune, ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e possono riguardare disgiuntamente anche solo una o alcune delle fasi e procedure nelle quali si articola il complessivo procedimento.

ART. 11 - Rimborsi
1. Ai sensi dell'articolo 10 comma 9 della legge provinciale n. 14 del 2014 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull’istanza di rimborso, il Comune procede entro 120 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
2. Il Comune è tenuto a comunicare al contribuente la sussistenza di ipotesi di spettanza del diritto al rimborso comunque rilevate in fase di gestione delle banche dati dell’IM.I.S., allo scopo di consentire al contribuente stesso la presentazione, sussistendone effettivamente i presupposti, dell’istanza di rimborso. La comunicazione può avvenire anche in forma verbale o telefonica o via mail.
3. L’istanza di rimborso deve essere motivata e può essere corredata da documentazione atta a dimostrarne il diritto. Il Funzionario responsabile può chiedere al contribuente chiarimenti in merito all’istanza presentata, ovvero documentazione integrativa. La richiesta del Funzionario deve essere formulata in forma scritta, ed interrompe il termine del procedimento di rimborso di cui al comma 1. Nella richiesta di integrazione il Funzionario determina anche il termine per la risposta del contribuente, comunque non inferiore a 30 giorni, oltre il quale l’istanza originaria si intende respinta.
4. Sulle somme per le quali viene riconosciuto il diritto al rimborso si applicano gli interessi a decorrere dalla data di versamento dell’imposta per la quale viene stabilito il rimborso, nella misura di cui al successivo art. 13.
5. Ai sensi dell’art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 2006, l’imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell’imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale il provvedimento di rimborso è stato adottato. L’eventuale importo non compensato viene pagato al contribuente. Nella richiesta di compensazione deve essere indicato l’importo del credito da utilizzare e il debito tributario IM.I.S. oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione, o quelle per le quali viene effettuato il pagamento non potendo essere compensate, non sono produttive di ulteriori interessi.
6. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall’assenza del presupposto d’imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
7. Nel caso di rimborso riconosciuto di spettanza del contribuente a seguito di errore nel versamento effettuato in favore di altro Comune incompetente, la regolazione contabile avviene, con il consenso del contribuente stesso e del Comune di riferimento, direttamente fra le Amministrazioni interessate, senza applicazione di interessi.
8. Il rimborso non è dovuto se l’importo complessivo, comprensivo di interessi, è inferiore o uguale ad Euro 15,00 per ciascun periodo d’imposta.

(*) ART. 12 - Rimborso per intervenuta inedificabilità delle aree. (ABROGATO)

ART. 12bis - Rimborso d’ufficio per le aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici

1. Per le aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici, come individuato dalla relativa normativa provinciale, si applica il rimborso d’ufficio dell’imposta versata relativamente alle due fattispecie di cui ai commi 9bis e 9ter dell’articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 2014, e quindi:
a) a seguito del decorso di dieci anni dall’inizio della destinazione urbanistica senza che l’Ente Pubblico competente abbia provveduto all’acquisizione, con qualsiasi modalità giuridica, della proprietà dell’area;
b) a seguito di provvedimento urbanistico divenuto definitivo che escluda, in riferimento all’area, ogni possibilità edificatoria come definita ai sensi dell’articolo 6 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014.
2. Le fattispecie di rimborso di cui al comma 1 sono fra di loro alternative.
3. Il calcolo dei termini temporali di cui al comma 1 decorre dall’1 gennaio 2015 se il vincolo di espropriazione sull’area è stato apposto in data precedente.
4. Al rimborso di cui al presente articolo si applicano le norme di cui all’articolo 11 ad eccezione della presentazione di richiesta di rimborso da parte del contribuente, che non è dovuta. Il Comune dopo aver adottato il provvedimento di rimborso d’ufficio ai sensi di questo articolo ne notifica copia al contribuente interessato.

ART. 13 - Misura degli interessi
1. La misura annua degli interessi, per tutti i procedimenti riferibili al presente Regolamento che ne prevedono l’applicazione, è pari, ai sensi dell’art. 10 comma 6 della legge provinciale n. 14 del 2014, al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun periodo d'imposta.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 - Funzionario Responsabile
1. La Giunta comunale nomina il Funzionario Responsabile per la gestione dell’IM.I.S., ai sensi e con i poteri di cui all’articolo 8 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014.

ART. 15 - Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

ART. 16 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.

(*) ART. 12 - Rimborso per intervenuta inedificabilità delle aree.

(ABROGATO)

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera g) della legge provinciale n. 14 del 2014 si stabilisce per le aree divenute inedificabili il rimborso dell'imposta.
2. Il rimborso suddetto compete per i cinque anni precedenti alla data del provvedimento di prima adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante) e decorre dall'anno d'imposta in cui il provvedimento stesso è stato adottato dal Comune. Se l’inedificabilità dell’area viene deliberata a seguito di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell’articolo 45 comma 4 della legge provinciale n. 15 del 2015, gli anni oggetto di rimborso ai sensi di questo articolo si calcolano, per tutte le fattispecie, dalla data di presentazione dell’istanza stessa.
3. Il rimborso, in accoglimento della richiesta presentata dal contribuente ai sensi dell’articolo 11, viene comunque disposto solo a seguito dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale che stabilisce l’intervenuta inedificabilità dell’area.
4. Per le aree soggette a vincolo espropriativo il sopra indicato rimborso compete per cinque anni, ovvero, se più favorevole, per il numero di anni di cui all’articolo 12bis..
5. Per le aree divenute inedificabili a seguito di istanza presentata in tal senso dal titolare dei diritti reali sull’area stessa, il rimborso compete per tre anni, escludendo comunque dal calcolo il periodo di cui al comma 11.
6. La  domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale. Il diritto al rimborso è ammissibile in presenza delle seguenti condizioni:
a) le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni edilizie non ancora decadute e non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell’area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso;
b) per tali aree non risultino in atto azioni, ricorsi o quant’altro avverso l’approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.
7. Il rimborso è effettuato su richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate.
8. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura di cui all’articolo 13.
9. Il rimborso non è dovuto se l’importo complessivo, comprensivo di interessi, è inferiore o uguale ad Euro 15,00 per ciascun periodo d’imposta.
10. Alla procedura di rimborso di cui al presente articolo si applicano, se non diversamente disciplinato, le disposizioni di cui all’articolo 11.
11. Il rimborso disciplinato da questo articolo è aggiuntivo rispetto a quello previsto in via obbligatoria dall’articolo 6 comma 2 lettera a) della legge provinciale n. 14 del 2014, che riguarda l’imposta versata tra le date, tra di loro alternative, di cui al comma 2 e la data del provvedimento definitivo della Giunta Provinciale di cui al comma 3. Al rimborso relativo alla fattispecie di cui all’articolo 6 comma 2 lettera a) della legge provinciale n. 14 del 2014 si applicano le disposizioni dell’articolo 11.

Unità organizzativa responsabile

Unità organizzativa responsabile

Area finanziaria

Sono sono assegnate in maniera organica e funzionale le competenze in materia finanziaria, economica, patrimoniale e di gestione delle entrate, a supporto dell’Amministrazione comunale nella visione strategica e gestionale della programmazione economico-finanziaria-patrimoniale.

Formati disponibili

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Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Date

Data di inizio validità/efficacia

01/01/2025

Data di inizio pubblicazione

17/12/2024

Ulteriori informazioni

Identificativo del documento

Deliberazione consiliare 6/2024

Riferimenti normativi

Legge provinciale 30.12.2014 n. 14 da ultimo modificata con legge provinciale 3/2024.

Ultimo aggiornamento: 10/02/2025 11:24

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